Sentenza n. 9395/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento - della Determinazione del Procuratore Speciale di “Eur S.p.A.” n. 118 del 17 dicembre 2025, pubblicata sulla piattaforma telematica “Tuttogare” in data 18 dicembre 2025 e comunicata in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto l’aggiudicazione della “Procedura aperta di rilevanza europea ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, diretta alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di portierato e sorveglianza presso gli edifici, strutture ed aree di “EUR S.p.A. - CIG B7AE66ACA1” in favore del Gruppo Servizi Associati S.p.A. - G.S.A. S.p.A. (cfr. documento n. 16); - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti i verbali del Seggio di gara, del Responsabile unico del procedimento e della Commissione giudicatrice (verbale n. 1 del 16 settembre 2025, n. 2 del 1° ottobre 2025, n. 3 del 3 ottobre 2025, n. 4 del 21 ottobre 2025 e n. 5 e n. 6 del 29 ottobre 2025), nella parte in cui non è stato rilevato in capo al Gruppo Servizi Associati S.p.A. - G.S.A. S.p.A. il difetto del possesso della licenza prefettizia ex articolo 134 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza prevista per lo svolgimento delle attività di vigilanza; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti e documenti prodotti nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia ex articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023, di contenuto ed estremi ignoti alla ricorrente, in relazione all’offerta presentata da Gruppo Servizi Associati S.p.A. - G.S.A. S.p.A., compresa la relazione resa all’esito del procedimento in data 17 novembre 2025 (di contenuto sconosciuto alla ricorrente, in quanto non ostesa), nella parte in cui non è stata rilevata l’anomalia dell’offerta in capo alla controinteressata; - ove lesivi e per quanto di interesse della ricorrente, di tutti gli atti, di contenuto ignoto alla ricorrente, con i quali la Stazione appaltante ha provveduto a disporre eventuali soccorsi istruttori nei confronti della Società controinteressata in relazione al possesso della licenza prefettizia ex articolo 134 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza prevista per lo svolgimento delle attività di vigilanza; - della graduatoria provvisoria e definitiva della procedura di gara de qua, nelle parti in cui non è stata disposta l’esclusione dalla gara della Società controinteressata in ragione del difetto del possesso della licenza prefettizia ex articolo 134 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza prevista per lo svolgimento delle attività di vigilanza e dell’anomalia dell’offerta ex articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023; - del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato di gara e dei relativi allegati, dei chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione e, segnatamente, del chiarimento al quesito n. 37, pubblicato in data 1° settembre 2025, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha dichiarato che “i servizi ispettivi con autopattuglia dovranno essere eseguiti da OPL (operatori fiduciari, non armati)” e che “L’attività di ispezione con metal detector dovrà essere eseguita da OPL (operatori fiduciari, non armati)”, contravvenendo alla disciplina di settore prevista per l’attività di vigilanza presso i siti della medesima tipologia di quelli oggetto della presente procedura di gara (cfr. documento n.15); - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti; nonché per la declaratoria di inefficacia e/o per l’annullamento, con conseguente caducazione, dell’Accordo Quadro/Contratto di appalto eventualmente medio tempore stipulato, in relazione al quale la ricorrente formula espressamente richiesta di declaratoria della sua inefficacia e domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 C.p.a.; e per la condanna - di Eur S.p.A. alla tutela in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della ricorrente e con il conseguente subentro ex tunc mediante la stipula di un Accordo Quadro sostitutivo del precedente annullato; - ovvero, in via subordinata, mediante il subentro ex nunc con consequenziale risarcimento, per equivalente, dei danni subiti dalla ricorrente in ragione della mancata esecuzione della parte di appalto illegittimamente eseguita dall’originario aggiudicatario; - in via ulteriormente gradata, in caso di mancato subentro, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente (con espressa riserva di quantificarli in corso di causa) o alla corresponsione dell’indennizzo ex articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; nonché, in via subordinata all’annullamento della procedura di gara de qua e alla sua integrale riedizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un accordo quadro per servizi di portierato e sorveglianza, nonché bando, disciplinare, capitolato, atti di gara e verifica dell'anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato l'aggiudicazione alla controinteressata deducendo, in primo luogo, la mancanza della licenza prefettizia prevista dall'art. 134 TULPS per lo svolgimento delle attività di vigilanza richieste dalla gara. Ha sostenuto che il requisito, pur non espressamente previsto dalla lex specialis, dovesse operare quale requisito obbligatorio di partecipazione per eterointegrazione della legge di gara ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c. Ha inoltre censurato il positivo esito della verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria, assumendo l'omessa considerazione di costi di manodopera, materiali, mezzi, costi generali, amministrativi e formazione, con conseguente insostenibilità economica dell'offerta. In via subordinata, ha chiesto l'annullamento dell'intera procedura e la sua riedizione, qualora il requisito della licenza non potesse essere imposto direttamente all'aggiudicataria. La controinteressata ha eccepito l'irricevibilità o inammissibilità del primo motivo per mancata tempestiva impugnazione del bando e per difetto di interesse; tali eccezioni sono state respinte.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari della controinteressata, rilevando che non sussisteva un onere di immediata impugnazione del bando, poiché la mancata previsione della licenza prefettizia non costituiva una clausola escludente impeditiva della partecipazione. Ha inoltre riconosciuto l'interesse della ricorrente, titolare della licenza e partecipante con offerta valida, a contestare la regolarità della procedura e a ottenere, in subordine, la riedizione della gara. Nel merito, il primo motivo è stato respinto nella parte diretta all'annullamento della sola aggiudicazione: le prestazioni previste, comprendenti passaggi ispettivi giornalieri e notturni, controllo degli accessi, sopralluoghi ricognitivi e segnalazioni utili alla sicurezza dei siti, integravano attività di vigilanza privata soggetta a licenza prefettizia, non mero portierato liberalizzato. Tuttavia, il requisito non poteva essere imposto a pena di esclusione mediante eterointegrazione della lex specialis, poiché la sua individuazione richiedeva un'attività interpretativa non meramente ricognitiva e controversa, in contrasto con la parità di trattamento se utilizzata per escludere un concorrente da un obbligo non espresso nei documenti di gara. Il secondo motivo è stato respinto: la verifica dell'anomalia rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non è sindacabile in via sostitutiva in assenza di irragionevolezza, travisamento, erroneità, difetto di istruttoria o carenza motivazionale. Inoltre, i calcoli della ricorrente erano fondati sull'errata individuazione dell'importo di aggiudicazione per le attività ordinarie, pari a euro 2.642.657,08 e non a euro 2.444.498,72. È stato invece accolto il motivo subordinato diretto all'annullamento dell'intera gara: poiché la licenza prefettizia era necessaria per l'integrale esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante avrebbe dovuto prevederne il possesso quale requisito di partecipazione. Il TAR ha quindi annullato il bando, i relativi allegati e tutti gli atti di gara impugnati, lasciando all'amministrazione le ulteriori determinazioni sulla riedizione della procedura. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 134 R.D. 773/1931 (TULPS)
La licenza prefettizia è necessaria per l'esercizio imprenditoriale delle attività di vigilanza privata; le prestazioni oggetto della gara, per contenuto e finalità, rientravano in tale categoria.
art. 140 R.D. 773/1931 (TULPS)
La mancanza della licenza prefettizia rende illecita l'attività imprenditoriale non autorizzata di vigilanza e custodia di beni per conto terzi.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Costituisce la base normativa della procedura aperta di rilevanza europea.
art. 59, comma 3, d.lgs. 36/2023
Riguarda la stipula dell'accordo quadro con un unico operatore economico.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Disciplina il subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta; il relativo esercizio della discrezionalità tecnica è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, travisamento, erroneità, vizi istruttori o lacune motivazionali.
artt. 1, 2, 5 e 10 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa e della disciplina dei contratti pubblici.
art. 22 del disciplinare di gara
È richiamato con riferimento alla verifica dell'anomalia dell'offerta.
artt. 1339 e 1374 c.c.
Il principio di eterointegrazione della lex specialis non consente di imporre a pena di esclusione un requisito non espresso nei documenti di gara quando la sua individuazione richieda un'attività interpretativa controversa della normativa primaria.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Sono stati invocati dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, ma il giudice ha annullato la gara senza pronunciarsi favorevolmente su tali domande.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per la domanda subordinata di indennizzo, non accolta in quanto il giudice ha disposto l'annullamento della gara.
art. 120 c.p.a.
È richiamato quale rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
legge 24 novembre 2000, n. 340
Ha liberalizzato l'attività di portierato mediante l'abrogazione dell'iter autorizzatorio previsto dal TULPS, distinguendola dalle attività di vigilanza soggette a licenza.
Massime di principio
- Le prestazioni imprenditoriali di sorveglianza e custodia di beni per conto terzi, quando comprendono passaggi ispettivi, controllo degli accessi, sopralluoghi ricognitivi e attività funzionali alla sicurezza dei siti o alla segnalazione di illeciti alle autorità, integrano vigilanza privata soggetta alla licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, anche se non prevedono l'impiego di armi o l'intervento diretto contro gli aggressori.
- La qualificazione dell'attività come portierato liberalizzato o vigilanza privata soggetta ad autorizzazione deve essere effettuata considerando concretamente contenuto, modalità e finalità delle prestazioni, verificando se esse costituiscano ausilio alle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- La stazione appaltante deve prevedere nella lex specialis il possesso della licenza prefettizia quando le prestazioni oggetto dell'affidamento integrano vigilanza privata; in mancanza, non è possibile escludere un concorrente per un obbligo non espresso nei documenti di gara se la sua individuazione richiede un'attività interpretativa controversa della normativa primaria, in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento.
- La mancata previsione nella lex specialis di un requisito necessario per l'esecuzione delle prestazioni può determinare l'illegittimità del bando e degli atti successivi, imponendo l'annullamento integrale della procedura e la riedizione della gara, anziché l'esclusione del solo aggiudicatario sulla base di un requisito non indicato.
- Le valutazioni della stazione appaltante sulla verifica dell'anomalia dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non sono sostituibili dal giudice o dal concorrente; il sindacato giurisdizionale è ammesso soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento, erroneità, difetto di istruttoria o carenza motivazionale.
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