Sentenza del 18/03/2015 n. 5356 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato il recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000, sostenendo che fosse cumulabile con le agevolazioni del mutuo Artigiancassa previsto dalla legge n. 949/1952, in quanto gli aiuti complessivi sarebbero rientrati nella soglia de minimis. Ha inoltre sostenuto che il capitale ottenuto a prestito, al netto dei contributi pubblici, dovesse essere considerato apporto di mezzi propri sufficiente a raggiungere il requisito minimo del 25% dell’investimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l’art. 8 della legge n. 388/2000 vieta espressamente il cumulo del credito d’imposta con altri aiuti di Stato, o altri aiuti aventi ad oggetto i medesimi beni, senza prevedere eccezioni fondate sulla regola de minimis. Poiché il contribuente aveva beneficiato di un prestito agevolato con contributi pubblici, non poteva usufruire anche del credito d’imposta. Le circolari dell’Agenzia delle Entrate non potevano fondare un diritto al cumulo contrario alla legge. La Corte ha ritenuto assorbito l’ulteriore motivo relativo all’insufficienza dell’apporto di capitale proprio. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia non si è costituita in Cassazione.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 8
Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta
La disposizione introduce un divieto espresso di cumulo tra il credito d’imposta e altri aiuti riferiti agli stessi beni, senza riconoscere un’eccezione per gli aiuti di importo inferiore alla soglia de minimis.
Legge n. 949/1952
Disciplina il mutuo Artigiancassa, che nel caso concreto comprendeva contributi pubblici in conto capitale e in conto interessi; tali elementi qualificano l’operazione come aiuto pubblico rilevante ai fini del divieto di cumulo.
Art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato CE, ora art. 107 TFUE
Rileva ai fini della disciplina europea degli aiuti di Stato, ma non impedisce al legislatore nazionale di introdurre limiti più rigorosi al cumulo delle agevolazioni.
Regolamento della Commissione Europea n. 69/2001
Riguarda la regola de minimis, ma la Corte ha chiarito che tale disciplina non neutralizza il divieto nazionale espresso di cumulo previsto dalla legge n. 388/2000.
Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 18 aprile 2001 e n. 38 del 9 maggio 2002
Le circolari hanno valore interpretativo e non possono attribuire al contribuente un diritto al cumulo contrario al chiaro contenuto della legge.
Massime di principio
- Quando una norma nazionale vieta espressamente il cumulo di agevolazioni riferite agli stessi beni, il divieto opera anche se l’importo complessivo degli aiuti rientra nella soglia de minimis, salvo un’esplicita eccezione legislativa.
- Un finanziamento agevolato con contributi pubblici può costituire un aiuto di Stato rilevante ai fini della verifica del cumulo, anche se il capitale del prestito deve essere successivamente restituito.
- La regola de minimis limita gli obblighi e gli effetti della disciplina europea sugli aiuti di Stato, ma non impedisce allo Stato nazionale di adottare condizioni più restrittive per l’accesso alle proprie agevolazioni fiscali.
- Le circolari amministrative non prevalgono sulla legge e non possono fondare un affidamento idoneo a superare un divieto legislativo chiaro.
- Se l’esclusione da un’agevolazione è già giustificata dalla violazione del divieto di cumulo, il giudice può non esaminare ulteriori requisiti, come quello relativo alla percentuale minima di capitale proprio.
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