Ordinanza n. 340/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Trieste in data 19.12.2025 Cat. A12/2025/Uff.Immigraz.2^Sez.ne di revoca del permesso di soggiorno come lungo soggiornante, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso, se e in quanto lesivo dei suoi interessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno come lungo soggiornante adottata dalla Questura di Trieste il 19 dicembre 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché gli atti presupposti, consequenziali e connessi. Nel corso del giudizio il TAR, con precedente ordinanza istruttoria, aveva ordinato al Ministero dell’Interno il deposito di una relazione dettagliata e documentata sull’oggetto della controversia, assegnando un termine di quindici giorni. Il Ministero non ha fornito riscontro alla richiesta istruttoria. Pur essendosi costituito formalmente in giudizio il 15 aprile 2026, non ha svolto attività difensiva né adempiuto agli incombenti ordinati.
La decisione
Il TAR ha rinnovato le richieste istruttorie già formulate con l’ordinanza n. 32 del 13 marzo 2026, rilevando il mancato riscontro del Ministero dell’Interno. Ha assegnato all’Amministrazione un nuovo termine di quaranta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per depositare la relazione dettagliata e documentata richiesta. Il giudice non ha deciso nel merito la legittimità della revoca del permesso di soggiorno. Ha rinviato la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica del 5 novembre 2026 e ha disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente per ragioni di tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Disposizioni richiamate nel contesto degli incombenti istruttori e dell’acquisizione di elementi necessari alla decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela delle generalità della parte interessata mediante oscuramento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata e per giustificare l’oscuramento delle generalità.
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