Sentenza del 14/03/2016 n. 2420 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - RITENUTE SUI DIVIDENDI - Applicazione della disciplina convenzionale - Utilizzo degli appositi modelli previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla convenzione contro le doppie imposizioni in materia di ritenute sui dividendi, in quanto non aveva utilizzato gli specifici modelli predisposti e concordati dalle autorità fiscali dei due Stati. La questione riguardava quindi se tali modelli fossero obbligatori per ottenere l'applicazione dell'aliquota convenzionale o il rimborso dell'imposta trattenuta in eccedenza.
La decisione
È stato chiarito che i modelli convenzionali non sono obbligatori e non devono necessariamente essere utilizzati in sostituzione di un'istanza informale di rimborso. Essi hanno una funzione pratica e agevolativa: consentono di documentare i requisiti richiesti dalla convenzione, inclusa la residenza fiscale del beneficiario, e di facilitare l'applicazione immediata delle aliquote ridotte o il successivo rimborso. Il contribuente può quindi far valere il diritto al beneficio convenzionale anche mediante una richiesta diversa, purché fornisca la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti.
Norme richiamate
Convenzioni contro le doppie imposizioni
Le disposizioni convenzionali sui dividendi attribuiscono al beneficiario il diritto di ottenere l'applicazione del limite di ritenuta previsto dalla convenzione oppure il rimborso dell'imposta prelevata in eccedenza dallo Stato della fonte.
Modelli convenzionali per dividendi, interessi e royalties
I modelli concordati tra gli Stati contraenti sono strumenti operativi destinati a semplificare e uniformare la richiesta dei benefici convenzionali, ma non costituiscono, in assenza di una specifica previsione normativa, l'unico mezzo valido per esercitare il diritto al rimborso o alla riduzione della ritenuta.
Massime di principio
- Quando una convenzione fiscale riconosce un beneficio al contribuente, l'uso del modello predisposto dalle autorità fiscali è normalmente uno strumento facilitativo e non un requisito inderogabile, salvo che una norma specifica ne imponga espressamente l'utilizzo.
- Il mancato utilizzo del modello non può da solo giustificare il diniego del beneficio convenzionale, se il contribuente dimostra comunque la propria residenza fiscale, la qualità di beneficiario effettivo e ogni altro requisito previsto dalla convenzione.
- In caso di ritenuta superiore al limite convenzionale, il contribuente può chiedere il rimborso allo Stato della fonte con un'istanza anche informale, purché corredata da documentazione idonea e presentata nel rispetto dei termini applicabili.
- È comunque opportuno utilizzare i modelli ufficiali, quando disponibili, perché riducono il rischio di contestazioni e agevolano la verifica dei requisiti da parte dell'amministrazione finanziaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mar 2016Sentenza del 14/03/2016 n. 7 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 14 mar 2016Sentenza del 14/03/2016 n. 82 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 14 mar 2016Sentenza del 14/03/2016 n. 109 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 14 mar 2016Sentenza del 14/03/2016 n. 110 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 14 mar 2016Sentenza del 14/03/2016 n. 145 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 14 mar 2016Sentenza del 14/03/2016 n. 147 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →