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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18359/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione la decisione del GIP che aveva dichiarato l'incompetenza funzionale del Tribunale di Milano e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia, ritenendo che il magistrato De Pasquale fosse persona offesa nei reati contestati. Il ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento, sostenendo che l'operatività dell'art. 11 c.p.p. presuppone che il magistrato abbia formalmente assunto la qualità di parte (imputato o persona offesa) e che nel caso De Pasquale non risultasse formalmente parte; contestava quindi uno sviamento di potere del GIP e sosteneva che, pur trattandosi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 568 c.p.p., la sua abnormità ne consentirebbe la cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione autenticata depositata in cancelleria (ai sensi degli artt. 581, 582, 583 e 589 c.p.p.), determinando l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d). Conseguentemente, non è stato esaminato il merito delle doglianze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 500 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 cod. proc. pen.

    Il GIP ha ritenuto applicabile l'art. 11 c.p.p. in quanto ha qualificato il magistrato De Pasquale come persona offesa dai reati contestati, determinando la necessità di dichiarare l'incompetenza funzionale e trasmettere gli atti al tribunale competente

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 11 per giustificare la declaratoria di incompetenza funzionale del Tribunale di Milano

  • art. 568 c.p.p., comma 2

    Richiamato nel testo: il ricorrente sosteneva che la sentenza non fosse formalmente impugnabile ai sensi di tale norma ma che l'abnormità la renderebbe impugnabile in cassazione; la Corte non è però entrata nel merito per la rinuncia

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Norma applicata indirettamente: il ricorrente ha depositato una dichiarazione autenticata di rinuncia al ricorso, resa secondo le forme previste dall'art. 589, che ha prodotto gli effetti della rinuncia

  • artt. 581, 582, 583 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate per la forma e le modalità della dichiarazione di rinuncia autenticata effettuata dal difensore

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Sulla base di questa norma la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso conseguente alla rinuncia autenticata del ricorrente

Massime di principio

  • Se il giudice dichiara che un magistrato è "persona offesa" rispetto a determinati reati, può configurarsi l'incompetenza funzionale e la trasmissione degli atti al tribunale competente ex artt. 11 e 12 c.p.p.
  • L'affermazione di "abnormità" del provvedimento (eccesso di potere) è una censura possibile, ma se il ricorrente rinuncia formalmente all'impugnazione la Corte non può esaminare il merito della doglianza.
  • Una dichiarazione autenticata di rinuncia al ricorso resa nelle forme di legge determina l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e preclude l'esame delle questioni sostanziali sollevate.
  • La condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende sono possibili quando la rinuncia o l'impugnazione non risultino prive di colpa del ricorrente.
  • Per contestare efficacemente una declaratoria di incompetenza funzionale è utile verificare e dimostrare se la persona ritenuta offesa abbia effettivamente assunto formalmente la qualità di parte nel procedimento; l'assenza di tale formale qualità può costituire motivo per impugnare la decisione, salvo che non intervenga una rinuncia all'impugnazione.

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