Cassazione Civile, Ordinanza n. 14761/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione prodotta dal contribuente a dimostrazione dell’effettivo perfezionamento della definizione agevolata e ha dichiarato estinto il giudizio, con cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restino a carico di chi le ha anticipate e ha escluso i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF, sanzioni e interessi per gli anni d’imposta 2000 e 2003, deducendo vizi di notifica. In primo grado il ricorso era stato accolto perché la notifica era stata ritenuta inesistente per mancanza della relazione del messo notificatore e della firma, oltre che per l’asserito errato posizionamento della relata. In appello, la società concessionaria della riscossione aveva prodotto l’estratto di ruolo e la ricevuta di ritorno della raccomandata, sostenendo che, quando la notifica avviene tramite servizio postale, la relata è costituita dall’avviso di ricevimento. La CTR aveva però rigettato l’appello, ritenendo inammissibile quella documentazione perché non nuova. La società concessionaria ha allora proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione il contribuente ha depositato memoria chiedendo l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata ex art. 3, comma 6, D.L. n. 119 del 2018, allegando domanda di rottamazione, accettazione del piano di rateizzazione e ricevute di pagamento.
Norme richiamate
art. 3, comma 6, D.L. n. 119 del 2018
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
L’estinzione del giudizio per definizione agevolata presuppone sia il perfezionamento effettivo della procedura sia il deposito, nel medesimo giudizio, della documentazione che prova i pagamenti effettuati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso che vi fossero i presupposti processuali per la sua applicazione.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta nel giudizio l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e l’integrale pagamento di quanto dovuto, il processo va dichiarato estinto con cessazione della materia del contendere.
- La produzione della documentazione attestante i pagamenti è condizione necessaria per ottenere l’estinzione del giudizio ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa statuizione normativa o processuale espressamente applicabile.
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