Sentenza del 22/02/2016 n. 951 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - Rimborso - Presunta frode - Illegittima formazione credito Iva - Raddoppio dei termini - Mancata prova dell'adempimento - Esistenza della comunicazione all'autorità giudiziaria penale - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il disconoscimento di un credito IVA ritenuto illegittimamente formato nell'ambito di una presunta frode. L'Ufficio aveva emesso l'avviso oltre il termine ordinario, invocando il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 37, comma 24, del decreto-legge n. 223/2006, in relazione alla possibile sussistenza di un reato tributario. Il contribuente contestava la validità dell'accertamento, poiché non risultava provata l'effettiva comunicazione della notizia di reato all'autorità giudiziaria penale.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento. Ai fini del raddoppio dei termini non è sufficiente la mera prospettazione di una presunta frode o la potenziale rilevanza penale dei fatti: l'Amministrazione deve provare l'effettivo adempimento consistente nella comunicazione della notizia di reato all'autorità giudiziaria penale. In mancanza di tale prova, il raddoppio dei termini non può essere applicato e l'accertamento emesso oltre il termine ordinario deve essere annullato.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 223/2006, articolo 37, comma 24
Il raddoppio dei termini per l'accertamento è subordinato alla sussistenza dei presupposti previsti dalla norma e, in particolare, alla prova che l'Ufficio abbia comunicato la notizia di reato all'autorità giudiziaria penale. La sola ipotizzabilità di un reato non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione utilizza il raddoppio dei termini di accertamento per una presunta violazione penale, deve dimostrare concretamente l'esistenza e l'avvenuta trasmissione della notizia di reato all'autorità giudiziaria.
- La mera indicazione nell'avviso di una possibile frode o di un illecito penale non sostituisce la prova documentale dell'adempimento richiesto dalla legge.
- Se manca la prova della comunicazione della notizia di reato, l'accertamento notificato oltre il termine ordinario può essere dichiarato tardivo e illegittimo.
- In casi analoghi è opportuno verificare sia la scadenza del termine ordinario sia la documentazione che dimostri l'effettiva trasmissione della notizia di reato, non limitandosi a considerare le motivazioni riportate nell'avviso.
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