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Sentenza

Sentenza n. 304/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'ottemperanza: - della sentenza n. 1288/2024, pubblicata dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in data 3 ottobre 2024, notificata il 9 ottobre 2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della Retribuzione Professionale Docente dell'importo di euro 2.780,73.

Giustizia amministrativa202501047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1288/2024, relativa al pagamento della Retribuzione Professionale Docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1288 del 3 ottobre 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 9 ottobre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla Retribuzione Professionale Docente prevista dall'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 gennaio 2001 e dall'art. 25 del CCNI del 3 agosto 1999, in relazione a incarichi di supplenza svolti negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di euro 2.780,73, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza. Nel giudizio il Ministero ha documentato l'avvenuto pagamento delle sole spese legali liquidate nel giudizio ordinario, mentre non ha provato il pagamento della Retribuzione Professionale Docente e dei relativi accessori.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente all'esecuzione della parte della sentenza relativa alle spese processuali del giudizio ordinario, risultando tali somme già pagate. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza per la parte non eseguita del giudicato, concernente euro 2.780,73 a titolo di Retribuzione Professionale Docente, oltre interessi legali dal giorno di maturazione del diritto al saldo e rivalutazione monetaria. Per l'esecuzione sostitutiva ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnandogli il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è decorso inutilmente prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15 gennaio 2001

    Retribuzione professionale docente

    La disposizione è indicata quale fonte contrattuale del diritto alla Retribuzione Professionale Docente riconosciuto dal giudice ordinario.

  • art. 25 CCNI del 3 agosto 1999

    Retribuzione professionale docente

    La disposizione è indicata quale ulteriore fonte contrattuale del diritto alla Retribuzione Professionale Docente.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato ha condannato una pubblica amministrazione al pagamento di somme e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni è inutilmente decorso, il creditore può chiedere l'ottemperanza al giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione ha eseguito soltanto una parte della pronuncia, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte già adempiuta e ordina l'esecuzione della parte residua.
  • In caso di persistente mancata esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per le funzioni commissariali, salvo diversa statuizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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