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Ordinanza

Ordinanza n. 385/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento datato 7 gennaio 2026, prot. n. 109, con cui il Comune di Trezzano sul Naviglio ha respinto le istanze presentate dalla società ricorrente per l’autorizzazione alla installazione di impianti pubblicitari di cui alle pratiche ID 04119360966-01082025-0922, 04119360966-25072025-0943, 04119360966-21052025-1017, 04119360966-30072025-1133, 04119360966-08092025-1133, 04119360966-19052025-1211, 04119360966-22052025-1216, 04119360966-15052025-1604, o, quantomeno, in via subordinata, nella parte in cui ha respinto le istanze 04119360966-01082025-0922, 04119360966-25072025-0943 e 04119360966-30072025-1133; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi inclusa, in parte qua, la Deliberazione del Consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio del 22 aprile 2025, n. 37, recante l’approvazione del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

Giustizia amministrativa202600887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di autorizzazioni all’installazione di impianti pubblicitari e, in parte qua, regolamento comunale sulla pubblicità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa pubblicitaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale del 7 gennaio 2026 con cui sono state respinte otto istanze di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare e, in subordine, limitatamente a tre istanze. È stata inoltre contestata, in parte qua, la deliberazione consiliare che ha approvato il regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego e delle disposizioni regolamentari applicate, censurandone la motivazione poco perspicua e contraddittoria e l’imposizione di preclusioni non conformi alla legge e ai principi di settore. In particolare, è stata contestata la subordinazione dell’istanza alla correlazione con una specifica attività commerciale, da individuare mediante indicazione della durata, della sede e del titolare, nonché l’esclusione delle istanze finalizzate allo svolgimento dell’attività di vendita a terzi di spazi pubblicitari, non riferite a una specifica attività già nota e valutabile al momento della presentazione. È stata altresì ritenuta arbitraria l’eventuale subordinazione dell’indizione della gara a tempi incerti e a una scelta discrezionale non adeguatamente regolata dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris. Il provvedimento impugnato è apparso motivato in modo poco perspicuo e in parte contraddittorio; inoltre, l’indizione della gara non può essere rimessa a una scelta arbitraria dell’amministrazione comunale, incerta quanto alle tempistiche. Il Collegio ha anche rilevato che il diniego e il regolamento, per come applicato, non risultano conformi alla legge e ai principi di settore nella parte in cui impongono una stretta correlazione dell’istanza con una specifica attività commerciale, richiedendo l’indicazione di durata, sede e titolare, ed escludono la possibilità di autorizzare istanze rivolte alla vendita a terzi di spazi pubblicitari non collegate a una specifica attività già conosciuta e valutabile. È stato riconosciuto il periculum in mora, poiché alla società sarebbe sostanzialmente impedito lo svolgimento nel territorio comunale della propria attività d’impresa nel settore pubblicitario. Il Comune è stato quindi ordinato di riesaminare nel merito le istanze senza considerare le preclusioni ritenute illegittime. La trattazione del merito è stata fissata per il 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria di fumus boni iuris e periculum in mora, il TAR ha accolto la domanda di sospensione e imposto il riesame delle istanze.

  • art. 25 c.p.a.

    Richiamato per il domicilio delle parti ai fini del giudizio.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere riconosciuto quando il diniego amministrativo presenti una motivazione poco perspicua o contraddittoria e applichi preclusioni non coerenti con la legge e con i principi di settore.
  • L’amministrazione non può subordinare l’esame o l’autorizzazione di istanze relative all’installazione di impianti pubblicitari alla necessaria correlazione con una specifica attività commerciale, identificata mediante durata, sede e titolare, quando l’istanza sia finalizzata alla vendita a terzi di spazi pubblicitari e sia comunque valutabile sotto i profili normativamente rilevanti.
  • L’indizione di una gara o di una procedura pubblica funzionale all’autorizzazione di impianti pubblicitari non può essere rimessa a una scelta arbitraria dell’amministrazione, caratterizzata da tempistiche incerte e non adeguatamente predeterminate.
  • Quando l’applicazione di un regolamento comunale impedisce sostanzialmente a un’impresa di svolgere nel territorio comunale la propria attività pubblicitaria, sussiste il periculum in mora necessario per la tutela cautelare, ove ricorra anche un plausibile fumus di illegittimità.
  • Il giudice amministrativo può accogliere la tutela cautelare ordinando all’amministrazione di riesaminare le istanze senza applicare le preclusioni ritenute illegittime, lasciando impregiudicata la successiva decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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