Cassazione Civile, Ordinanza n. 20562/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006. Due avvisi derivavano dall’accertamento induttivo del reddito di una società in accomandita semplice della quale il contribuente era socio al 95%; il terzo riguardava invece il reddito dell’attività professionale del contribuente, rettificato a seguito di indagini bancarie. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In cassazione l’Agenzia impugnava la decisione con quattro motivi, ma dal testo emerge che la questione decisiva per gli avvisi relativi al reddito di partecipazione era la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, cioè della società e dei soci di minoranza. Quanto all’avviso relativo all’attività professionale per l’anno 2005, il giudizio risultava già definito in via agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, con pagamento di tutte le rate del piano di rateizzazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione parziale del giudizio limitatamente all’avviso di accertamento n. TVK010604232, relativo all’anno 2005 e all’attività professionale, perché definito ai sensi della disciplina agevolativa con integrale pagamento delle rate. Per i restanti avvisi, ha rilevato che sia il primo sia il secondo grado si erano svolti senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari: la società e i soci di minoranza non erano stati evocati in giudizio. Ne è derivata la nullità dei giudizi di merito, la cassazione delle sentenze impugnate e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame previa integrazione del contraddittorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136
La definizione del giudizio mediante la procedura agevolata, con versamento di tutte le rate previste dal piano, comporta l’estinzione parziale del processo con riguardo all’atto impositivo interessato.
l. 17 dicembre 2018, n. 136
di conversione con modificazioni del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamata quale norma di conversione della disciplina di definizione agevolata.
Massime di principio
- Nei giudizi aventi ad oggetto accertamenti riferiti a redditi imputati per trasparenza da una società di persone ai soci, la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci costituisce litisconsorzio necessario; la sua mancanza determina la nullità dei giudizi di merito.
- La nullità per difetto di integrità del contraddittorio impone la cassazione delle sentenze di primo e secondo grado e il rinvio al giudice di merito affinché integri il contraddittorio e riesamini la controversia.
- La definizione agevolata di uno specifico avviso di accertamento, quando risulti perfezionata con il pagamento integrale delle rate, comporta l’estinzione parziale del giudizio limitatamente a quell’atto impositivo.
- Se la pretesa tributaria relativa a un determinato avviso non risulta formalmente definita, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in sede di legittimità in assenza di un accertamento certo sul perfezionamento della definizione.
Come è indicizzato
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