Sentenza n. 839/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del decreto, prot.: -OMISSIS- recante data del 31/03/2025 ma notificato il successivo 22.04.2025 con il quale il Questore della Provincia di Salerno ha respinto l’istanza prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo; - del decreto, emesso dalla Prefettura di Salerno, di divieto di detenzione armi, munizioni o materie esplodenti, notificato il 16.05.2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Salerno, notificato il 22 aprile 2025, e il successivo divieto della Prefettura di Salerno, notificato il 16 maggio 2025, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che le frequentazioni con soggetti controindicati fossero generiche, sporadiche, occasionali, risalenti e inconsapevoli e che l'Amministrazione non avesse effettuato una valutazione prognostica complessiva della sua personalità e condotta. Dagli atti risultava che il ricorrente era stato controllato in compagnia di soggetti controindicati il 16 novembre 2000, il 20 aprile 2001, il 31 dicembre 2004 e il 22 marzo 2023; in quest'ultimo caso, con persona gravata da precedenti o pregiudizi per detenzione abusiva di armi, porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, lesioni personali e rapina aggravata. L'Amministrazione aveva inoltre riferito di un ulteriore controllo del 28 gennaio 2023, in compagnia di soggetto gravato da pregiudizi per invito alla prostituzione, furto d'auto, incendio e destinatario di arresto per esecuzione di pena detentiva. Il ricorrente aveva proposto anche una domanda risarcitoria, formulata in termini generici.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese. In via preliminare ha rilevato che le censure erano rivolte unicamente contro il diniego della Questura, mentre l'impugnazione del divieto prefettizio di detenzione era soltanto formale. Ha osservato che, essendo il divieto prefettizio definitivo, l'annullamento del diniego di rinnovo sarebbe comunque stato inutile, poiché il divieto di detenzione avrebbe autonomamente impedito il rinnovo della licenza. Il giudice ha tuttavia esaminato anche il merito, ritenendo il ricorso infondato. La licenza di porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo assoluto; l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità preventiva nel valutare l'affidabilità del richiedente e il possibile abuso delle armi. Tale valutazione può fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale, purché concreti e non irrazionalmente apprezzati, e non richiede né un giudizio di pericolosità sociale né la prova di un precedente abuso delle armi. Nel caso concreto, le frequentazioni risultavano reiterate nel periodo 2000-2004 e nuovamente presenti nel 2023, sicché non potevano essere qualificate come meramente risalenti, occasionali o inconsapevoli. Gli elementi erano attuali e concreti e consentivano ragionevolmente di desumere la non piena affidabilità del ricorrente, anche considerando la natura preventiva e non sanzionatoria dei provvedimenti in materia di armi. La domanda risarcitoria è stata respinta perché assolutamente generica.
Norme richiamate
art. 699 c.p.
Il divieto generale relativo alla detenzione e al porto di armi conferma che il rilascio e la conservazione della relativa autorizzazione non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo assoluto.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110
La disciplina generale in materia di armi esclude la configurabilità di un diritto soggettivo assoluto al conseguimento o alla conservazione del porto d'armi.
art. 11 TULPS
Concorre a fondare il potere dell'autorità di pubblica sicurezza di negare l'autorizzazione quando il richiedente non risulti affidabile.
art. 39 TULPS
Consente l'adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti sulla base della valutazione preventiva dell'affidabilità e del pericolo di abuso.
art. 43 TULPS
Costituisce base normativa per la valutazione dell'affidabilità del richiedente il porto d'armi e per il diniego fondato su condotte non pienamente conformi alla buona condotta.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta per la sua formulazione assolutamente generica, senza specifica allegazione del danno e dei relativi presupposti.
Massime di principio
- Il rilascio o il rinnovo del porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo assoluto, ma è subordinato a una valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza sull'affidabilità del richiedente e sul possibile abuso delle armi.
- La valutazione di non affidabilità ai fini del diniego o della revoca del porto d'armi ha natura preventiva e non sanzionatoria; pertanto non richiede né un giudizio di pericolosità sociale, né la prova di un precedente abuso delle armi, né una condanna penale definitiva.
- Nel giudizio prognostico sull'affidabilità possono assumere rilievo anche frequentazioni e contesti relazionali del richiedente con soggetti gravati da precedenti o pregiudizi, purché gli elementi siano concreti, attuali e idonei a sostenere ragionevolmente la prognosi di possibile abuso.
- La reiterazione di frequentazioni con soggetti controindicati, anche se alcuni episodi risalgono nel tempo, può escludere il carattere meramente occasionale o inconsapevole delle relazioni quando tali frequentazioni risultino riprese in epoca recente.
- Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti in materia di armi verifica l'esistenza e la consistenza dei fatti posti a fondamento della decisione nonché la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi amministrativa, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità di pubblica sicurezza.
- La domanda di risarcimento dei danni da provvedimento amministrativo illegittimo deve contenere una specifica allegazione dei danni subiti e dei relativi presupposti; una formulazione assolutamente generica non è sufficiente.
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