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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11479/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado condannando Annese per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla fallita "Annese S.n.c.". Il ricorrente contestava: 1) la configurabilità della bancarotta documentale, sostenendo che le scritture depositate (seppur carenti) consentivano la ricostruzione del patrimonio e che la mancata tenuta del libro mastro fosse non rilevante in relazione alle dimensioni dell'impresa; inoltre deduceva mancanza del dolo e proponeva la qualifica di mero prestanome; 2) la sussistenza della distrazione dei beni, affermando che gli stessi erano comunque esistenti e utilizzati dall'attività di Annese Michele; 3) l'assenza di prova della sottrazione della somma di euro 64.533,00, lamentando che il convincimento dei giudici si sarebbe fondato solo sull'accertamento del passivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: i giudici di merito avevano correttamente valorizzato le irregolarità e le alterazioni delle scritture contabili, la mancata reperibilità del libro giornale e del libro mastro e la loro strumentalità rispetto alle sottrazioni, desumendo legittimamente il dolo. Quanto alla distrazione dei beni, la Corte territoriale ha accertato la cessione a una società amministrata dalla moglie senza prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo e dunque della perdita della disponibilità da parte della fallita. Sulla somma di 64.533,00 euro la Cassazione ha confermato che il curatore aveva accertato, tramite verifiche presso Agenzia delle Entrate e INPS, che i pagamenti non erano stati effettuati, giustificando la conclusione dei giudici di merito. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina della bancarotta; la Corte ha valutato la tipicità della bancarotta documentale alla luce delle alterazioni e delle omissioni delle scritture contabili.

  • art. 16 legge fallimentare

    Riferita all'obbligo di deposito delle scritture contabili; la difesa sosteneva l'adempimento dell'obbligo, ma i giudici hanno rilevato che le scritture depositate erano irregolari e incomplete, ostacolando la ricostruzione del patrimonio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La semplice assenza di alcuni libri contabili può integrare bancarotta documentale se, nel complesso delle scritture, emergono alterazioni o omissioni strumentali che ostacolano la ricostruzione del patrimonio aziendale.
  • La prova della distrazione di beni richiede non solo l'accertamento del loro mancato rinvenimento, ma anche elementi che dimostrino la cessione o l'alienazione senza effettivo corrispettivo e la conseguente perdita della disponibilità per i creditori.
  • La qualifica soggettiva di "prestanome" non esclude la responsabilità se risultano elementi concreti di gestione sostanziale da parte dell'imputato (dichiarazioni, comportamenti gestori, utilizzo dei beni); l'asserita inconsapevolezza deve essere efficacemente provata.
  • Il giudice non può fondare la condanna per distrazione solo sul disavanzo del passivo: è necessario accertare che beni noti in precedenza siano venuti meno e che ciò sia riconducibile a operazioni illecite; tuttavia, verifiche documentali dirette (es. controlli presso Agenzia delle Entrate e INPS) possono dimostrare la destinazione apparente di somme e giustificare la qualificazione come distrazione.
  • Le omissioni e le irregolarità nelle scritture possono essere valutate congiuntamente per desumere il dolo documentale, purché la motivazione dei giudici le colleghi logicamente alla sottrazione o alla sottrazione della garanzia patrimoniale dei creditori.

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