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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29877/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Si deduceva inosservanza o errata applicazione dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b): la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato le opere come ampliamento di un immobile preesistente anziché come nuova costruzione con volumetria non superiore a 1000 mc; se ritenuta 'nuova costruzione' la fattispecie sarebbe contravvenzionale e, per effetto della prescrizione maturata il 28/09/2014, la condanna e l'ordine di demolizione dovevano essere revocati

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui le opere costituivano un ampliamento/trasformazione di un preesistente 'comodo' (da 85,77 mc a 294,09 mc), con un aumento volumetrico superiore al 30% rispetto alla costruzione originaria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel caso di demolizione e ricostruzione in zona vincolata, per l'integrazione del reato previsto dall'art. 181, comma 1-bis, la verifica del superamento della soglia del 30% va effettuata rispetto al volume della costruzione originaria demolita, risultando pertanto integrato il delitto anche se il volume complessivo del nuovo manufatto è inferiore a 1000 mc. Di conseguenza la prospettata prescrizione e la diversa qualificazione non sono state accolte. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

Norme richiamate

  • art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004

    Il reato in zona vincolata si determina anche quando i lavori comportano un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria; in caso di demolizione e ricostruzione il confronto va fatto con il volume della costruzione originaria demolita, anche se il volume complessivo del nuovo manufatto è inferiore a 1000 mc

  • art. 666 c.p.p.

    Procedimento camerale di cognizione in sede di esecuzione che ha portato all'ordinanza impugnata

  • art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p.

    Norma richiamata come criterio di censura nel ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione di legge)

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limiti alla motivazione del ricorso in cassazione richiamati nel procedimento

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere per le spese del procedimento a carico della parte ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 64, L. n. 103/2017

    Consente l'aumento, oltre il massimo, della sanzione pecuniaria da irrogare in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • Corte Costituzionale, sent. n. 52/2016 (richiamata)

    Rilevanza della pronuncia costituzionale nell'ambito di interpretazione dei limiti volumetrici per la tutela paesaggistica (richiamata nel quadro fattuale)

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 16476/2020, Giordano e altre)

    Principio consolidato: in demolizione e ricostruzione si confronta il volume nuovo con quello originario demolito per valutare il superamento della soglia del 30%; evita artifici volti a eludere i limiti volumetrici

Massime di principio

  • In caso di demolizione e successiva ricostruzione in zona vincolata la verifica del superamento della soglia del 30% va compiuta confrontando il volume del nuovo manufatto con quello della costruzione originaria demolita
  • Non è rilevante ai fini penalistici che il manufatto originario fosse abusivo: il rapporto con la volumetria preesistente rimane il parametro principale per l'applicazione dell'art. 181, comma 1-bis
  • Se l'aumento volumetrico rispetto all'originario supera il 30% si configura il delitto previsto dall'art. 181, comma 1-bis, anche se il volume complessivo del nuovo manufatto è inferiore a 1000 mc; diversamente, occorre verificare gli altri limiti volumetrici alternativi previsti dalla norma
  • Per contestare la qualificazione operata dai giudici è necessario produrre prova tecnica (rilievi, perizie, calcoli di volumetria) che dimostri in modo preciso la volumetria originaria e quella attuale
  • La sola prospettazione della prescrizione richiede verifica puntuale delle date rilevanti (data di commissione del reato, prescrizione maturata, date degli atti) e non può prevalere se la qualificazione tecnica del manufatto non è condivisa

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