Cassazione Penale, Sentenza n. 29877/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Si deduceva inosservanza o errata applicazione dell'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004 in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b): la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato le opere come ampliamento di un immobile preesistente anziché come nuova costruzione con volumetria non superiore a 1000 mc; se ritenuta 'nuova costruzione' la fattispecie sarebbe contravvenzionale e, per effetto della prescrizione maturata il 28/09/2014, la condanna e l'ordine di demolizione dovevano essere revocati
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui le opere costituivano un ampliamento/trasformazione di un preesistente 'comodo' (da 85,77 mc a 294,09 mc), con un aumento volumetrico superiore al 30% rispetto alla costruzione originaria. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel caso di demolizione e ricostruzione in zona vincolata, per l'integrazione del reato previsto dall'art. 181, comma 1-bis, la verifica del superamento della soglia del 30% va effettuata rispetto al volume della costruzione originaria demolita, risultando pertanto integrato il delitto anche se il volume complessivo del nuovo manufatto è inferiore a 1000 mc. Di conseguenza la prospettata prescrizione e la diversa qualificazione non sono state accolte. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Norme richiamate
art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004
Il reato in zona vincolata si determina anche quando i lavori comportano un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria; in caso di demolizione e ricostruzione il confronto va fatto con il volume della costruzione originaria demolita, anche se il volume complessivo del nuovo manufatto è inferiore a 1000 mc
art. 666 c.p.p.
Procedimento camerale di cognizione in sede di esecuzione che ha portato all'ordinanza impugnata
art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p.
Norma richiamata come criterio di censura nel ricorso per cassazione (inosservanza o erronea applicazione di legge)
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti alla motivazione del ricorso in cassazione richiamati nel procedimento
art. 616 c.p.p.
Prevede l'onere per le spese del procedimento a carico della parte ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente l'aumento, oltre il massimo, della sanzione pecuniaria da irrogare in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per determinare il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Corte Costituzionale, sent. n. 52/2016 (richiamata)
Rilevanza della pronuncia costituzionale nell'ambito di interpretazione dei limiti volumetrici per la tutela paesaggistica (richiamata nel quadro fattuale)
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 16476/2020, Giordano e altre)
Principio consolidato: in demolizione e ricostruzione si confronta il volume nuovo con quello originario demolito per valutare il superamento della soglia del 30%; evita artifici volti a eludere i limiti volumetrici
Massime di principio
- In caso di demolizione e successiva ricostruzione in zona vincolata la verifica del superamento della soglia del 30% va compiuta confrontando il volume del nuovo manufatto con quello della costruzione originaria demolita
- Non è rilevante ai fini penalistici che il manufatto originario fosse abusivo: il rapporto con la volumetria preesistente rimane il parametro principale per l'applicazione dell'art. 181, comma 1-bis
- Se l'aumento volumetrico rispetto all'originario supera il 30% si configura il delitto previsto dall'art. 181, comma 1-bis, anche se il volume complessivo del nuovo manufatto è inferiore a 1000 mc; diversamente, occorre verificare gli altri limiti volumetrici alternativi previsti dalla norma
- Per contestare la qualificazione operata dai giudici è necessario produrre prova tecnica (rilievi, perizie, calcoli di volumetria) che dimostri in modo preciso la volumetria originaria e quella attuale
- La sola prospettazione della prescrizione richiede verifica puntuale delle date rilevanti (data di commissione del reato, prescrizione maturata, date degli atti) e non può prevalere se la qualificazione tecnica del manufatto non è condivisa
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