Sentenza del 26/05/2015 n. 4766 - Comm. Trib. Prov. Milano
METODOLOGIE DI ACCERTAMENTO - Valore del bene accertato ai fini dell'imposta di registro Utilizzabilità ai fini delle imposte dirette - Necessità di ulteriori elementi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'utilizzo automatico, ai fini dell'accertamento delle imposte dirette, del valore del bene determinato dall'Amministrazione ai fini dell'imposta di registro. La contestazione si fonda sulla diversa natura dei presupposti impositivi e dei criteri di determinazione della base imponibile: il valore rilevante per l'imposta di registro non dimostra, da solo, l'esistenza di un maggior corrispettivo o di un reddito non dichiarato ai fini Irpef.
La decisione
La sentenza ha escluso che il valore accertato ai fini dell'imposta di registro possa essere automaticamente utilizzato per determinare il reddito imponibile ai fini Irpef. L'Amministrazione può considerare tale valore come elemento indiziario o punto di partenza, salvo che la normativa applicabile preveda criteri coincidenti, ma deve acquisire ulteriori elementi idonei a integrare una presunzione grave, precisa e concordante del maggior corrispettivo non dichiarato. Il solo accertamento di valore, pertanto, non è sufficiente a sostenere l'accertamento ai fini delle imposte dirette.
Norme richiamate
Norme in materia di imposte dirette e imposta di registro
La diversità dei presupposti impositivi e dei criteri di determinazione della base imponibile impedisce di trasferire automaticamente nell'accertamento Irpef il valore determinato ai fini dell'imposta di registro.
Presunzioni gravi, precise e concordanti
Per dimostrare un maggior corrispettivo o un reddito non dichiarato, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro deve essere corroborato da ulteriori elementi; da solo non costituisce una presunzione sufficiente.
Massime di principio
- Un valore determinato ai fini di un tributo non può essere automaticamente utilizzato per un altro tributo quando i rispettivi presupposti e criteri di valutazione sono diversi.
- L'Amministrazione può usare un precedente accertamento di valore come indizio o punto di partenza, ma deve verificare la compatibilità dei criteri normativi applicati.
- Per fondare un accertamento delle imposte dirette occorrono ulteriori elementi concreti e coerenti che dimostrino l'esistenza di un maggior corrispettivo o di un reddito non dichiarato.
- In caso di contestazione, il contribuente può sostenere che il solo maggior valore ai fini dell'imposta di registro non prova necessariamente il prezzo effettivamente incassato né il reddito imponibile ai fini Irpef.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 201 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 278 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 363 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 455 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 26 mag 2015Sentenza del 26/05/2015 n. 456 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →