Cassazione Penale, Ordinanza n. 34614/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, confermando l’affermazione di responsabilità per minaccia aggravata e rideterminando la pena, con riconoscimento della continuazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, sostenendo che il destinatario delle espressioni minacciose non fosse rimasto intimorito. Con il secondo ha contestato, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, c.p., la continuazione per mancata dimostrazione dell’unico disegno criminoso, pur non negando la pluralità delle condotte minatorie. Con il terzo ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la censura sull’assenza di intimorimento è giuridicamente errata rispetto alla natura di reato di pericolo della minaccia e, per il resto, mira a ottenere una rivalutazione dei fatti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse, poiché la continuazione produce effetti sanzionatori favorevoli e il ricorrente non ha indicato un concreto vantaggio derivante dalla sua esclusione. Il terzo motivo non è stato ritenuto deducibile in cassazione perché la richiesta di attenuanti generiche non era stata proposta con l’appello, che censurava soltanto il trattamento sanzionatorio complessivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il ricorrente - che non contesta la pluralità delle condotte minatorie - lamenta che la continuazione sia stata ritenuta in assenza della dimostrazione della riconducibilità dei fatti ad un unico disegno criminoso, in tal guisa omettendo di considerare gli effetti sanzionatori favorevoli che l'applicazione dell'istituto dispiega e, quindi, proponendo una doglianza alla quale non sono correlati effetti vantaggiosi
La contestazione della continuazione è inammissibile per carenza d’interesse quando, pur non contestando la pluralità delle condotte, il ricorrente non prospetta un effetto concretamente vantaggioso dall’esclusione dell’istituto, che comporta effetti sanzionatori favorevoli.
Massime di principio
- La minaccia è un reato di pericolo: la sua configurabilità non richiede che il destinatario delle espressioni minacciose sia rimasto effettivamente intimorito.
- È inammissibile per carenza d’interesse la censura contro il riconoscimento della continuazione quando l’impugnante non indica quale concreto vantaggio potrebbe derivare dalla sua esclusione, considerati gli effetti sanzionatori favorevoli dell’istituto.
- In sede di legittimità non può essere proposta per la prima volta la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche, se la questione non è stata dedotta con l’atto di appello.
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