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Sentenza

Sentenza n. 835/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota della Regione Puglia prot. AOO_145/4322 dell'11.5.2021, con la quale è stata rigettata l'istanza ex art. 104 NTA del PPTR promossa dal ricorrente, nella parte in cui esso ricorrente evidenziava l'erronea perimetrazione dell'UCP “Paesaggi rurali” in area tipizzata dallo strumento urbanistico generale quale zona “C1-completamento insediamenti residenziali” ed “E2-servizi e attrezzature”; - della nota della Regione Puglia prot. AOO_145/3558 del 19.4.2021, avente ad oggetto il preavviso di rigetto sull'istanza di rettifica degli elaborati del PPTR presentata in data 24.12.2020; - ove occorra, dell'art. 104 delle NTA del PPTR, ove lo stesso non si configurasse quale potere vincolato per la Regione, a prescindere dalla portata del vincolo, di correggere gli elaborati del PPTR che fotografano l'esistenza di ulteriori contesti paesaggistici in realtà insussistenti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202101102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di rettifica e riperimetrazione dell'UCP "Paesaggi rurali" prevista dall'art. 104 delle NTA del PPTR, nonché il relativo preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario di terreni classificati dal PRG comunale in parte come zona C1, destinata al completamento di insediamenti residenziali, e in parte come zona E2, destinata a servizi e attrezzature pubbliche, ha contestato l'inclusione delle aree nell'Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi rurali" del PPTR. Ha dedotto un unico articolato motivo, censurando l'erronea presupposizione in diritto, il cattivo uso della discrezionalità tecnica, la violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 83, 97 e 104 delle NTA del PPTR, l'omessa applicazione delle circolari e delle delibere regionali interpretative, la contraddittorietà, il difetto di istruttoria, la motivazione apparente, la perplessità e l'illogicità dell'azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che la destinazione urbanistica edificatoria o per servizi sarebbe incompatibile con la qualificazione dell'area come paesaggio rurale e che la Regione avrebbe dovuto correggere la perimetrazione mediante un potere vincolato, anziché rinviare la questione alla procedura generale di adeguamento del piano urbanistico comunale prevista dall'art. 97 delle NTA del PPTR. È stato inoltre impugnato l'art. 104 delle NTA, ove interpretato come attributivo di un potere discrezionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l'art. 104 delle NTA del PPTR nel senso che la procedura di aggiornamento e revisione cartografica è attivabile esclusivamente in presenza di errate localizzazioni o perimetrazioni dei beni paesaggistici o degli ulteriori contesti; essa non può essere utilizzata per contestare le scelte pianificatorie dell'autorità competente o sollecitarne un riesame. La mera destinazione urbanistica edificatoria o a servizi non dimostra l'erroneità della perimetrazione paesaggistica, poiché pianificazione urbanistica e pianificazione paesaggistica perseguono finalità diverse e operano su piani distinti. Ai sensi dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, le prescrizioni paesaggistiche prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali incompatibili. Le circolari e gli atti regionali interpretativi richiamati dal ricorrente non hanno efficacia normativa e non possono derogare alle NTA del PPTR, aventi natura regolamentare. È stata esclusa anche la sussistenza del difetto di istruttoria, poiché la Regione aveva esaminato l'istanza e le osservazioni, verificato i presupposti dell'art. 104 e motivatamente escluso l'erronea individuazione o perimetrazione degli UCP. La relativa valutazione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dalla diversa valutazione del privato in assenza di errori manifesti o di carenze istruttorie dimostrate. Il TAR ha inoltre ritenuto corretto il rinvio al procedimento generale di adeguamento previsto dall'art. 97 delle NTA, non sostituibile da iniziative puntuali dei singoli proprietari. Infine, l'inclusione nell'UCP "Paesaggi rurali" non determina automaticamente l'assoluta inedificabilità, ma assoggetta gli interventi alle prescrizioni e alle misure di salvaguardia paesaggistica. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 104 NTA del PPTR della Regione Puglia

    errate localizzazioni o perimetrazioni

    La procedura di aggiornamento e revisione delle cartografie può essere accolta esclusivamente quando sia dimostrata un'errata localizzazione o perimetrazione di beni paesaggistici o ulteriori contesti; non consente di rimettere in discussione le scelte pianificatorie.

  • art. 97 NTA del PPTR della Regione Puglia

    Il procedimento di adeguamento del piano urbanistico comunale al PPTR costituisce la sede naturale per il coordinamento complessivo e sistematico tra pianificazione urbanistica comunale e pianificazione paesaggistica regionale.

  • art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004

    Le prescrizioni del piano paesaggistico prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali incompatibili.

  • artt. 76 e 83 NTA del PPTR della Regione Puglia

    Sono richiamati dal ricorrente, ma la sentenza non attribuisce loro una specifica interpretazione autonoma decisiva.

  • Circolare della Regione Puglia n. 1/2013, adottata con DGR n. 1810 del 1° ottobre 2013

    Atto di natura interpretativa privo di efficacia normativa, non idoneo a derogare alle NTA del PPTR.

  • Allegato 1 alla DGR 27 luglio 2015, n. 1514

    Atto di natura interpretativa privo di efficacia normativa, non idoneo a derogare alle NTA del PPTR.

Massime di principio

  • La procedura prevista dalle norme tecniche di attuazione di un piano paesaggistico per l'aggiornamento o la revisione delle cartografie è limitata alla correzione di errate localizzazioni o perimetrazioni e non può essere utilizzata per ottenere il riesame delle scelte pianificatorie sostanziali.
  • La destinazione urbanistica edificatoria o per servizi attribuita da uno strumento comunale non dimostra, di per sé, l'erroneità dell'inclusione dell'area in un ulteriore contesto paesaggistico, poiché pianificazione urbanistica e paesaggistica perseguono finalità diverse e le prescrizioni del piano paesaggistico prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali incompatibili.
  • Le valutazioni dell'amministrazione competente sulla corretta individuazione o perimetrazione di un contesto paesaggistico costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dalla diversa valutazione del privato quando l'amministrazione abbia svolto un'istruttoria completa e coerente e non siano dimostrati errori manifesti o travisamenti.
  • Le circolari e gli atti amministrativi di natura interpretativa non hanno efficacia normativa e non possono derogare alle disposizioni delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico aventi natura regolamentare.
  • Il coordinamento tra pianificazione urbanistica comunale e pianificazione paesaggistica regionale deve essere perseguito attraverso il procedimento generale di adeguamento previsto dal piano paesaggistico, anziché mediante iniziative puntuali del singolo proprietario dirette alla rettifica cartografica.
  • L'inclusione di un'area in un ulteriore contesto paesaggistico non comporta necessariamente l'assoluta inedificabilità, ma sottopone gli interventi alle prescrizioni e alle misure di salvaguardia previste dal piano paesaggistico.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPiani regolatori e varianti
RamiBeni culturali e paesaggioUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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