Sentenza del 23/02/2018 n. 783 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Valore di avviamento - Metodo di valutazione - Rettifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la rettifica e la liquidazione di una maggiore imposta di registro basata sulla diversa valutazione del valore di avviamento di un'azienda. L'avviamento è considerato una qualità propria della singola azienda, collegata alla sua capacità di produrre profitti in relazione alla gestione, e presenta quindi un valore patrimoniale suscettibile di differenti valutazioni tecniche. Quando l'Amministrazione utilizza un metodo di valutazione diverso da quello adottato dalle parti, deve dimostrare concretamente l'esistenza dei presupposti che giustificano l'applicazione del criterio prescelto.
La decisione
Il principio affermato è favorevole al contribuente sotto il profilo dell'onere della prova: la rettifica non può fondarsi soltanto sulla scelta, da parte dell'Amministrazione, di un metodo valutativo diverso da quello utilizzato dalle parti. In sede contenziosa l'Amministrazione deve indicare e provare i presupposti concreti del metodo applicato, consentendo al contribuente di esercitare pienamente il diritto di difesa e di fornire la prova contraria. Il testo non specifica l'esito processuale formale, come l'accoglimento o il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
La maggiore imposta derivante dalla rettifica del valore dell'azienda, incluso l'avviamento, deve essere fondata su una valutazione adeguatamente motivata e provata.
Principio dell'onere della prova in sede tributaria
Quando l'Amministrazione adotta un criterio di valutazione diverso da quello delle parti, deve dimostrare in concreto i presupposti che rendono applicabile tale criterio; il contribuente deve poter fornire prova contraria.
Massime di principio
- La semplice divergenza tra il metodo valutativo usato dal contribuente e quello scelto dall'Amministrazione non dimostra, da sola, l'inadeguatezza del valore dichiarato.
- Per rettificare il valore dell'avviamento, l'Amministrazione deve fornire una motivazione concreta, verificabile e coerente con le caratteristiche specifiche dell'azienda.
- L'avviamento non è un valore astratto o automaticamente desumibile da parametri generali, ma dipende dalla capacità della singola azienda di produrre utili e dalle modalità della sua gestione.
- In caso di contestazione, il contribuente può opporsi evidenziando l'inadeguatezza del metodo utilizzato dall'Amministrazione e producendo una valutazione tecnica alternativa.
- La rettifica è vulnerabile quando l'Amministrazione non dimostra perché il proprio criterio sia applicabile al caso concreto o non consente un effettivo confronto tecnico da parte del contribuente.
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