Sentenza n. 3699/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241 del 1990, in relazione all'istanza di accesso presentata in data 1-15 febbraio 2026, nonché, per la declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo, da parte dell'Autorità prefettizia adita, di esibire tutta la documentazione richiesta con la prefata istanza dell’1-15 febbraio 2026, ad oggi rimasta inevasa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativi all'eventuale sospensione provvisoria della patente e alla relativa notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del provvedimento)
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un sinistro stradale con conseguenze anche penali, al ricorrente era stata ritirata la patente ai sensi dell'art. 223 del Codice della strada. Con istanza del 1° febbraio 2026, integrata il 15 febbraio 2026, egli chiedeva alla Prefettura di Napoli copia dell'eventuale provvedimento prefettizio di sospensione della patente, della relativa relata di notificazione e di ogni ulteriore atto concernente la sospensione e la notifica, rilevando di non avere mai ricevuto alcun provvedimento e di avere appreso soltanto, in occasione della restituzione del titolo di guida, che il periodo di sospensione sarebbe stato di 200 giorni. Deduceva che la conoscenza degli atti era necessaria per verificare l'esistenza e la ritualità della sospensione e della notificazione, nonché per esercitare il diritto di difesa, anche in relazione a eventuali pretese risarcitorie. A fronte del mancato riscontro dell'amministrazione, impugnava il silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 e chiedeva l'accertamento del diritto di accesso, oltre alla nomina di un commissario ad acta e alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente in capo al ricorrente l'interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall'art. 22 l. n. 241/1990. La documentazione richiesta riguarda direttamente la sua patente e gli atti eventualmente adottati nei suoi confronti; inoltre, la conoscenza del provvedimento di sospensione e della relativa notificazione è funzionale all'esercizio del diritto di difesa nelle competenti sedi. Il giudice ha quindi accertato il diritto all'ostensione e imposto al Ministero dell'Interno-Prefettura di Napoli di consentire la visione e l'estrazione di copia degli atti richiesti, ove esistenti, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza; in caso di inesistenza, l'amministrazione dovrà attestarla. La richiesta di penalità di mora è stata respinta perché l'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. consente le astreintes in caso di violazione del giudicato, situazione non configurabile nel caso deciso. Il Collegio si è riservato di nominare, su richiesta, un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. n. 241/1990
Il silenzio dell'amministrazione sull'istanza di accesso è stato impugnato quale diniego tacito.
art. 22 l. n. 241/1990
interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso
La norma individua il presupposto della legittimazione all'accesso; tale interesse sussiste quando il richiedente intende acquisire documenti che lo riguardano per esercitare il proprio diritto di difesa.
art. 223 Codice della strada
È la disposizione in base alla quale era stato effettuato il ritiro della patente e alla quale il ricorrente riferiva l'eventuale provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
La penalità di mora è stata ritenuta applicabile solo in caso di violazione del giudicato, non ricorrente nell'ambito della controversia sull'accesso.
Massime di principio
- Sussiste l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso quando il richiedente domanda documenti amministrativi che lo riguardano direttamente e la loro conoscenza è funzionale all'esercizio del diritto di difesa nelle competenti sedi.
- In presenza di un'istanza di accesso diretta a verificare l'esistenza di un provvedimento amministrativo e la ritualità della sua notificazione, l'amministrazione deve consentire l'accesso agli atti esistenti oppure attestare formalmente la loro inesistenza.
- La tutela dell'accesso può comportare non soltanto l'ostensione del provvedimento richiesto, ma anche degli atti connessi relativi alla sua notificazione, quando questi siano necessari per verificare l'effettiva conoscenza dell'atto e tutelare la posizione giuridica dell'interessato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a. presuppone la violazione o l'elusione di un giudicato e non può essere applicata direttamente per la mancata esecuzione della pronuncia che definisce per la prima volta un giudizio di accesso.
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