Ordinanza n. 3293/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva disposto la rideterminazione dell’assegnazione dello studente senza considerare la scelta inconsapevole dell’Università del Salento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel contenzioso relativo agli iscritti per l’anno accademico 2025/2026 al semestre filtro del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, l’appellante, immatricolato presso l’Università del Salento, indicata come seconda sede, ha impugnato la graduatoria nazionale chiedendo cautelarmente l’ammissione all’Università degli Studi di Bari, indicata come prima scelta. Ha dedotto di avere indicato la sede di Lecce senza essere stato previamente informato che il corso di laurea ivi attivato non era un corso ordinario, ma un corso di “Medicina tecnologica”, caratterizzato dall’inserimento obbligatorio di esami di matematica e ingegneria biomedica. Il TAR ha ritenuto veritiera tale prospettazione e ha riconosciuto che, se adeguatamente informato, lo studente non avrebbe indicato Lecce come seconda scelta. L’appello censura la mancata ammissione in sovrannumero presso Bari, sede indicata come prima scelta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha condiviso la valutazione del TAR secondo cui la mancata informazione sulla peculiarità del corso di Medicina tecnologica giustificava la riassegnazione della posizione dello studente, mediante una nuova determinazione amministrativa ora per allora che non tenesse conto della scelta inconsapevole dell’Università del Salento. Ha però confermato che tale accoglimento non attribuisce automaticamente il diritto all’ammissione in sovrannumero presso l’Università di Bari, per la quale lo studente non aveva conseguito un punteggio utile. La tempestiva e piena esecuzione dell’ordinanza cautelare di primo grado è stata ritenuta idonea a prevenire il danno grave e irreparabile. Le spese della fase cautelare d’appello sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- La mancata previa informazione agli aspiranti studenti circa la peculiarità sostanziale di un corso di laurea può giustificare, in sede cautelare, la riedizione ora per allora delle operazioni di assegnazione, neutralizzando una preferenza espressa inconsapevolmente.
- L’accertata inconsapevolezza nella scelta di una sede universitaria non comporta automaticamente il diritto all’ammissione presso la sede indicata come prima preferenza, soprattutto quando l’interessato non abbia conseguito il punteggio utile e chieda un’ammissione in sovrannumero.
- In sede cautelare, l’ordine all’amministrazione di rideterminarsi sull’assegnazione può costituire misura idonea a evitare il danno grave e irreparabile senza sostituire immediatamente il giudizio amministrativo alla valutazione spettante all’amministrazione.
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