Cassazione Penale, Sentenza n. 5705/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale; quattro motivi: (1) vizio di notifica della convocazione del curatore e conseguente assenza di dolo specifico per mancata consapevolezza del fallimento; (2) chiesta derubricazione in bancarotta semplice per mancata indicazione dei libri non consegnati e difetto di prova dello scopo di dissimulazione; (3) contestazione del diniego di prevalenza delle attenuanti generiche; (4) illegittimità delle pene accessorie nella durata alla luce della sentenza della Corte costituzionale
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso ritenendo infondati o inammissibili i primi tre motivi e ha invece accolto parzialmente il quarto. In particolare: confermata la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; respinte le doglianze su notifica, dolo e qualificazione del fatto; annullata la determinazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216 l.f. (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi) perché va rideterminate dal giudice del merito secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame limitatamente a quel punto
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n.267 art. 216 (legge fallimentare)
la condanna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
la disposizione, così come formulata prima dell'intervento della Consulta, prevedeva una durata fissa che la Corte costituzionale ha dichiarato in parte incostituzionale; dopo la pronuncia della Consulta la durata deve essere determinata concretamente dal giudice del merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
art. 37 c.p.
commisurazione della pena accessoria non predeterminata alla pena principale
previsto il meccanismo di commisurazione delle pene accessorie non predeterminate alla pena principale; la giurisprudenza e la Consulta hanno chiarito i limiti e l'applicabilità rispetto all'art. 216 l.f., rinviando comunque alla determinazione in concreto del giudice del merito per le pene accessorie fallimentari
art. 133 c.p.
criteri per la determinazione della pena
stabilisce i criteri soggettivi e oggettivi che il giudice deve considerare per quantificare la pena; secondo le Sezioni Unite e la Corte, la durata delle pene accessorie ex art. 216 riformulato deve essere determinata in concreto secondo questi criteri
art. 479 cod. proc. pen.
sospensione del dibattimento in caso di procedimento civile in corso per l'accertamento dello status di fallito
consente al giudice penale di sospendere il processo se è in corso il procedimento civile che accerta lo stato di fallimento; altrimenti la sentenza dichiarativa di fallimento è insindacabile in sede penale
art. 630 cod. proc. pen.
prevista la possibilità, dopo sentenza definitiva di condanna e in presenza di sentenza civile che potrebbe incidere, di chiedere la revisione nei casi previsti
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 5/12/2018
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 u.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 37 c.p. per la commisurazione delle pene accessorie
ha rilevato che il meccanismo precedente non assicurava adeguata quantificazione autonoma delle pene accessorie; ha comportato la necessità di nuova determinazione della durata delle stesse
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 28910 del 28/02/2019
le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 della Corte costituzionale, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
ha chiarito che la determinazione della durata delle pene accessorie non ricade automaticamente nella commisurazione di cui all'art. 37 c.p. ma richiede valutazione discrezionale del giudice del merito secondo art. 133 c.p.
Massime di principio
- Nei reati fallimentari il giudice penale non può sindacare il contenuto della sentenza dichiarativa di fallimento: la dichiarazione di fallimento, se non impugnata in sede civile, vincola il processo penale sugli elementi che essa accerta.
- I vizi relativi a notifiche e atti endoprocedimentali nella procedura concorsuale difficilmente sono rilevabili in sede penale se non sono stati tempestivamente contestati nella procedura concorsuale stessa e se non viene dimostrato che hanno impedito atti sostanziali di difesa.
- L'omessa consegna delle scritture contabili e la distruzione/occultamento della contabilità costituiscono indicatori importanti di finalità fraudolenta, soprattutto se collegati a operazioni anomale tra società riconducibili alla stessa compagine societaria.
- Le censure di merito basate sulla valutazione del fatto e della prova (es. chi era effettivamente domiciliate, chi ha materialmente gestito i libri) sono difficili da accogliere in Cassazione se si limitano a contrapporre valutazioni alternative senza dimostrare vizi di motivazione logico-giuridica.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.222/2018 e la decisione delle Sezioni Unite, la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216 l.f. deve essere rideterminata dal giudice del merito con specifica motivazione secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; in caso di determinazione generica o automatica è possibile l'annullamento con rinvio.
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