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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13754/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di estratti di ruolo riferiti a crediti TARSU del Comune per varie annualità (2002/2003, 2005, 2006/2007, 2008, 2009 e 2010) per importo complessivo di euro 49.011,00. In primo grado la domanda era stata accolta per ritenuta prescrizione quinquennale dei crediti. In appello il Comune aveva eccepito l'inammissibilità originaria del ricorso per tardività, indeterminatezza del petitum e della causa petendi e per avere ad oggetto un giudizio di accertamento non consentito nel processo tributario, nonché contestato la prescrizione quinquennale sostenendo quella decennale. Nel ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per indeterminatezza degli atti impugnati e della causa petendi; 2) violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 546/1992, per mancato rilievo dell'inammissibilità del ricorso originario e della pretesa domanda meramente dichiarativa; 3) violazione del d.lgs. n. 546/1992; 4) violazione degli artt. 2938 c.c., 1362 c.c. e 112 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avrebbe interpretato erroneamente la domanda e avrebbe rilevato d'ufficio la prescrizione in assenza di specifica eccezione. La Cassazione ha però ritenuto assorbente il profilo dell'interesse ad agire: l'originario ricorso riguardava l'estratto di ruolo, ma il contribuente non aveva allegato alcuno specifico pregiudizio attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, requisito oggi richiesto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; tale carenza di interesse ad agire, qualificata come questione fondante e rilevabile d'ufficio anche in cassazione, comportava l'inammissibilità dell'azione originaria. Di conseguenza, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente, compensando le spese per lo jus superveniens.

La decisione

La Corte ha rilevato che l'azione originaria era priva di interesse ad agire, poiché il contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo senza allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio attuale tra quelli tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Ha quindi ritenuto irrilevanti i motivi di ricorso del Comune sulla prescrizione e sull'inammissibilità per indeterminatezza, poiché la domanda non poteva essere proposta né proseguita in difetto di un interesse qualificato. In applicazione dell'art. 382 c.p.c., ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente. Spese di legittimità compensate per giusti motivi legati allo ius superveniens; posto a carico del ricorrente anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire è condizione dell'azione, deve essere attuale e può essere verificato anche d'ufficio; in mancanza, la domanda non è scrutinabile nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come omessa pronuncia e come parametro dell'interpretazione della domanda; la Corte non decide il merito delle censure perché assorbite dalla carenza di interesse ad agire.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per sostenere l'indeterminatezza del ricorso introduttivo e l'inammissibilità del giudizio tributario; censura assorbita.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato per sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione proposta; censura assorbita.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato per dedurre il divieto di rilievo d'ufficio della prescrizione; la Corte non affronta il merito della censura perché assorbito dal difetto di interesse ad agire.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nei motivi per contestare l'interpretazione della domanda; non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; sono ammesse solo ipotesi tipizzate in cui il debitore dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio.

    Lo ius superveniens ha introdotto un regime di inimpugnabilità dell'estratto di ruolo salvo dimostrazione di uno specifico interesse qualificato e attuale ricadente nei casi tipizzati dal legislatore.

  • art. 382 c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita, come nel caso di difetto originario di interesse ad agire.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente deduce e dimostra un interesse ad agire attuale e qualificato, consistente in un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo o dalla cartella.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione di natura dinamica, verificabile fino al momento della decisione e rilevabile d'ufficio anche in cassazione, salvo che si sia formato un giudicato interno sulla specifica questione processuale nei limiti ammessi dalla giurisprudenza.
  • Lo ius superveniens che introduce requisiti sostanziali di ammissibilità dell'impugnazione si applica ai procedimenti pendenti, quando la decisione non sia ancora intervenuta e la condizione dell'azione non risulti integrata.
  • Se manca in atti l'allegazione di uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dalla legge, l'azione non può essere esaminata nel merito e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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