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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27006/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa da un condominio contro la debitrice esecutata, dopo il trasferimento dell'immobile all'aggiudicatario, un terzo che si assumeva effettivo proprietario del bene ha contestato il progetto di distribuzione del ricavato e ha chiesto la sospensione dell'esecuzione e il sequestro dell'immobile pignorato e delle somme ricavate dalla vendita. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato le richieste; il terzo ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., dichiarato inammissibile dal Tribunale. In Cassazione il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con due motivi, ma il contenuto specifico delle censure non viene esaminato perché la Corte rileva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro il provvedimento collegiale che definisce il reclamo avverso misure cautelari o provvedimenti sulla sospensione dell'esecuzione, trattandosi di atti non definitivi e comunque impugnabili nei modi propri dell'esecuzione/opposizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale, emessa su reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione in materia di sospensione dell'esecuzione e di richieste cautelari (sequestro), non sia impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., perché si tratta di provvedimenti non definitivi e destinati a essere eventualmente ridiscussi nel giudizio di opposizione o nelle forme proprie dell'esecuzione. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva degli intimati. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione non è esperibile contro un provvedimento non definitivo emesso in sede di reclamo cautelare o esecutivo.

  • art. 669 terdecies c.p.c.

    il reclamo avverso provvedimenti cautelari del giudice monocratico resta soggetto al regime proprio del reclamo e non apre automaticamente al ricorso straordinario.

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato all'inammissibilità.

  • art. 624 c.p.c.

    richiamato nel quadro giurisprudenziale sull'inammissibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza sulla sospensione dell'esecuzione.

  • artt. 615, 617 e 619 c.p.c.

    richiamati come opposizioni esecutive nell'ambito delle quali i provvedimenti sulla sospensione non sono definitivi e non sono impugnabili con ricorso ex art. 111 Cost.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 bis

    costituisce il parametro per determinare l'importo aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso un'ordinanza che provvede sulla sospensione dell'esecuzione o su misure cautelari adottate nell'ambito di un'opposizione esecutiva, quando il provvedimento non abbia carattere definitivo.
  • Anche l'ordinanza collegiale resa sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. non è ricorribile in cassazione se conferma, revoca o concede una sospensione o decide su misure cautelari che restano suscettibili di riesame nel giudizio di merito o nelle opposizioni esecutive.
  • La qualificazione del rimedio impugnatorio dipende dalla natura del provvedimento e dalla sua definitività: se l'atto è interno o strumentale al processo esecutivo/cautelare e non esaurisce la tutela, non è ammesso il ricorso straordinario.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e le parti intimate non svolgono difese, non si provvede sulle spese.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione comporta, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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