Sentenza del 11/11/2016 n. 23049 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un'iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario per garantire il pagamento di un debito tributario. Il contribuente sosteneva che le cartelle esattoriali sottostanti non gli fossero mai state notificate. La CTR aveva ritenuto insufficiente la documentazione prodotta dal concessionario, richiedendo anche la produzione delle copie o matrici delle cartelle. Il concessionario ha impugnato tale decisione, deducendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e dell'art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del concessionario, cassato senza rinvio la sentenza della CTR e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che, quando la cartella è notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non è necessaria un'apposita relata. Le relate e gli avvisi prodotti erano sufficienti a dimostrare la notifica; non era invece necessario produrre anche le copie o matrici delle cartelle, essendo assistito da presunzione il fatto che il plico contenesse la cartella. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione prevede una modalità di notifica alternativa a quelle eseguite dagli ufficiali notificatori: il concessionario può spedire direttamente la cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata autonoma.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, penultimo comma
Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento.
L'obbligo di conservazione della matrice o copia della cartella non implica che tali documenti debbano essere necessariamente prodotti in giudizio quando l'avviso di ricevimento o la relata dimostrino adeguatamente la notifica effettuata.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Il concessionario deve provare la regolare notifica degli atti posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria. Nel caso esaminato, tale onere è stato ritenuto assolto mediante la documentazione relativa alla notifica postale.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- La cartella esattoriale può essere validamente notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica redatta da un ufficiale notificatore.
- Quando la notifica avviene tramite raccomandata, l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica e l'identità del destinatario.
- La mancata produzione della copia o matrice della cartella non comporta automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica, se la documentazione postale dimostra la spedizione e la ricezione del plico.
- La spedizione in plico chiuso comporta, salvo prova contraria, la presunzione che il plico contenesse l'atto indicato dal mittente.
- Chi contesta un'iscrizione ipotecaria per omessa notifica deve confrontarsi con la documentazione attestante la ricezione della raccomandata; la mera contestazione generica può non essere sufficiente.
- In situazioni analoghe, la validità dell'iscrizione ipotecaria dipende anzitutto dalla prova della regolare notifica delle cartelle e non necessariamente dalla produzione materiale delle cartelle stesse.
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