Ordinanza n. 264/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento adottato dal Prefetto della Provincia di Milano in data 12/11/2025, numero identificativo -OMISSIS-, notificato a mani il 24/11/2025, con cui si ordina al ricorrente, ai sensi dell’art. 128/1 del codice della strada, “di sottoporsi entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a visita di accertamento del possesso dei requisiti psicofisici presso la Commissione Medica Locale Patenti di -OMISSIS- -OMISSIS-” e con cui si dispone, ai sensi dell’art. 128/2 C.d.S., che “in caso di inottemperanza alla suddetta disposizione entro il termine di cui sopra dal giorno successivo la patente sarà da intendersi sospesa fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti di cui al presente provvedimento, senza necessità di emissione di ulteriore provvedimento da parte …omissis… del Prefetto”; -del provvedimento adottato dal Prefetto della Provincia di Milano in data 29/12/2025, Numero identificativo -OMISSIS-, Protocollo M_IT PR_MIUTG -OMISSIS- 29/12/2025 AREA III PATENTI, nella parte in cui si conferma “l’ordine di revisione medica attestante l’ottemperata revisione ai sensi dell’art. 128, comma 1, del C.d.S.”; -nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine prefettizio di sottoporsi a visita di accertamento dei requisiti psicofisici e successiva conferma dell'ordine di revisione medica della patente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti del Prefetto della Provincia di Milano: il primo, adottato ai sensi dell’art. 128, comma 1, del codice della strada, gli ordinava di sottoporsi entro sessanta giorni a visita presso la Commissione Medica Locale Patenti e stabiliva che, in caso di inottemperanza, la patente sarebbe stata sospesa fino al superamento favorevole degli accertamenti; il secondo confermava l’ordine di revisione medica. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il ricorrente contestava, in sostanza, la legittimità dell’ordine prefettizio, in un contesto nel quale l’amministrazione aveva richiamato in premessa anche l’art. 186 del codice della strada, e chiedeva la sospensione degli effetti degli atti. Dal testo non sono specificamente determinabili gli ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto, a un primo sommario esame, sussistente la propria giurisdizione, poiché il Prefetto aveva espressamente disposto la revisione della patente ai sensi dell’art. 128, comma 1, del codice della strada, norma che attribuisce un potere discrezionale e incide su una posizione di interesse legittimo, nonostante il richiamo in premessa all’art. 186. La domanda cautelare è stata tuttavia respinta per difetto del fumus boni iuris: i provvedimenti apparivano adeguatamente motivati sulla base dell’istruttoria e della conferma del tasso alcoolemico mediante doppia prova. È stato inoltre ritenuto non adeguatamente illustrato il periculum in mora; in ogni caso, nel bilanciamento degli interessi, è stato riconosciuto rilievo primario all’interesse pubblico a verificare con certezza la permanenza dei requisiti di idoneità alla guida. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 128, comma 1, codice della strada
di sottoporsi entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a visita di accertamento del possesso dei requisiti psicofisici
La disposizione attribuisce al Prefetto un potere discrezionale di revisione della patente; l’esercizio di tale potere radica una posizione di interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo.
art. 128, comma 2, codice della strada
in caso di inottemperanza alla suddetta disposizione entro il termine di cui sopra dal giorno successivo la patente sarà da intendersi sospesa fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti
Il provvedimento può prevedere la sospensione della patente in caso di mancata ottemperanza all’ordine di revisione, senza necessità di un ulteriore provvedimento prefettizio, secondo il contenuto dell’atto impugnato.
art. 186 codice della strada
Il mero richiamo in premessa non ha modificato, secondo la valutazione cautelare del TAR, la base giuridica espressamente indicata dall’amministrazione, individuata nell’art. 128, comma 1.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, mediante comparazione degli interessi contrapposti.
Massime di principio
- Quando il Prefetto dispone la revisione della patente espressamente ai sensi dell’art. 128, comma 1, del codice della strada, l’esercizio del potere discrezionale incide su una posizione di interesse legittimo e, in linea di principio, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, anche se il provvedimento richiama in premessa un’ulteriore disposizione del codice della strada.
- In sede cautelare, l’ordine prefettizio di revisione della patente presenta il necessario fumus boni iuris quando risulta adeguatamente motivato sulla base dell’istruttoria e della conferma del tasso alcoolemico mediante doppia prova.
- La sospensione cautelare di un ordine di revisione della patente richiede un’adeguata allegazione del pregiudizio grave e irreparabile; nel bilanciamento degli interessi assume rilievo primario l’interesse pubblico a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità alla guida.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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