Cassazione Civile, Ordinanza n. 15909/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli attori, dopo avere conseguito la laurea in medicina e avere frequentato una scuola di specializzazione, hanno agito contro le amministrazioni statali sostenendo di non avere percepito alcuna remunerazione durante il periodo di specializzazione. Hanno dedotto che le direttive europee n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, imponevano agli Stati membri di corrispondere una adeguata retribuzione ai medici specializzandi, e che l'Italia aveva dato attuazione tardiva e solo parziale a tali obblighi con la legge n. 257 del 1991. In cassazione hanno censurato la decisione di merito che aveva ritenuto prescritto il diritto al risarcimento, contestando in particolare l'individuazione del dies a quo della prescrizione nella data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999; hanno sostenuto che la prescrizione non potesse decorrere prima che il diritto fosse concretamente azionabile e che, fino alla corretta trasposizione delle direttive, non avessero piena conoscenza del proprio diritto. Hanno inoltre sostenuto che la legge n. 370 del 1999 non avesse dato completa attuazione alle direttive e che, comunque, essa non fosse applicabile alla loro posizione perché subordinava il diritto alla remunerazione a requisiti ritenuti non essenziali.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato alla luce di un orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva reputato maturata la prescrizione. Ha inoltre rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, reputandola manifestamente irrilevante. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e, per abuso del processo, al pagamento di un'ulteriore somma in favore della Presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo perché contrario a un orientamento consolidato della Corte.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per rinviare, senza ulteriore motivazione, alle precedenti decisioni sulla questione della decorrenza della prescrizione.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 96 c.p.c.
Richiamato come base per la condanna per abuso dello strumento processuale e per la liquidazione di una somma ulteriore.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
Usato per aumentare il compenso professionale in ragione del numero dei soccombenti.
legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
Considerata la norma che ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; per la Corte segna il dies a quo della prescrizione.
legge 8 agosto 1991, n. 257
Indicata come atto di tardiva e parziale attuazione delle direttive in materia di scuole di specializzazione.
direttiva 75/362/CEE
Richiamata come una delle direttive europee che imponevano un'adeguata retribuzione agli specializzandi.
direttiva 75/363/CEE
Richiamata come una delle direttive europee oggetto di tardiva e incompleta attuazione.
direttiva 82/76/CEE
Richiamata come direttiva modificativa che integrava gli obblighi degli Stati membri verso gli specializzandi.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee può essere assoggettato a prescrizione decennale decorrente da una data individuata dalla giurisprudenza consolidata come momento di emersione dell'azionabilità del diritto, anche se il danneggiato assume di avere acquisito piena consapevolezza solo successivamente.
- Quando su una questione di diritto si è formato un orientamento giurisprudenziale stabile e reiterato della Corte di cassazione, il motivo che ne chiede il superamento può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea può essere respinta se la questione sollevata è già stata risolta in modo consolidato e il rinvio risulta manifestamente irrilevante per la decisione del caso.
- La reiterazione di ricorsi identici su questioni già ripetutamente respinte può integrare abuso dello strumento processuale e legittimare una condanna ulteriore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
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