Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48635/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso che, riformando parzialmente il primo grado, gli aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ma lo aveva condannato a un anno di reclusione per il reato di cui all'art.450 c.p., come riqualificazione delle originarie contestazioni degli artt.430 e 449 c.p. Ponticorvo deduce vizio di motivazione e contraddittorietà nell'apprezzamento delle prove testimoniali (in particolare i testi Santucci e Di Iorio) e sostiene che una lettura combinata delle dichiarazioni e dei tempi avrebbe fatto emergere la natura fortuita dell'evento piuttosto che la sua colpa. In sostanza contesta la ricostruzione dei fatti relativa all'ingresso del mezzo nel passaggio a livello mentre i segnali erano già attivi e alla mancata adozione delle misure di emergenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia svolto una motivazione logica e puntuale basata su elementi oggettivi (cronotachigrafo, orari di attivazione dei segnali luminosi, orario di via libera al treno) che concordano con le testimonianze e che documentano il tentativo del ricorrente di oltrepassare il passaggio a livello nonostante i segnali di pericolo e la conseguente intrappolamento del mezzo sui binari. È stato inoltre rilevato che il ricorrente non adottò le azioni di emergenza previste (chiamata al numero di emergenza o 'tallonamento' delle sbarre) e che le censure difensive ripropongono mere alternative ricostruttive già esaminate e correttamente rigettate. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art.450 cod. pen.

    Norma richiamata quale titolo di reato per la condotta contestata: la Corte d'Appello ha ritenuto configurabile il delitto così riqualificato rispetto alle originarie contestazioni.

  • art.430 cod. pen.

    Norma citata quale parte della contestazione originaria riqualificata; non è stata mantenuta nella formulazione finale del giudice di merito.

  • art.449 cod. pen.

    Norma citata nella contestazione originaria e poi oggetto di rielaborazione nel processo, con successiva riqualificazione in art.450 c.p.

  • art.23 D.L. n.137/2020

    Richiamato solo per indicare la forma di presentazione delle conclusioni scritte del difensore del ricorrente ai sensi della disposizione.

  • art.606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Norma processuale richiamata in relazione al vizio di motivazione: la Corte di Cassazione controlla che la motivazione abbia un apparato logico sufficiente e può rilevare solo vizi di illogicità evidente (ictu oculi); nel caso di specie la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta adeguata.

Massime di principio

  • Il giudice dà prevalenza agli elementi tecnici oggettivi (cronotachigrafo, orari di attivazione dei segnali, tempi di percorrenza) rispetto a ricostruzioni esclusivamente testimoniali se questi dati sono coerenti fra loro.
  • La Corte di Cassazione non sindaca nuovamente la valutazione di merito quando la motivazione dei giudici inferiori è logica, coerente e non manifestamente illogica; per ottenere accoglimento in cassazione è necessario dimostrare un vizio di motivazione evidente o un errore di diritto.
  • In casi di intrappolamento di un veicolo su un passaggio a livello la responsabilità può derivare non solo dall'aver iniziato la manovra nonostante i segnali, ma anche dall'omessa attivazione delle procedure di emergenza (chiamata al numero indicato, tentativo di segnalazione al convoglio), che costituiscono dovere cautelare in capo al conducente.
  • Le mere proposte alternative di ricostruzione dei fatti, non supportate da dati oggettivi o da chiari errori logici nella motivazione avversa, difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.
  • Per impugnare con successo decisioni di merito occorre evidenziare specifici profili di illegittimità o omissione argomentativa, non limitarsi a una diversa lettura delle prove già attentamente valutate dal giudice di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.