Cassazione Penale, Sentenza n. 38111/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Perugia del 01/02/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto del GIP del 04/11/2021 che aveva disposto il sequestro preventivo di euro 443.860,00 quale profitto derivante dalla partecipazione al presunto reato di associazione a delinquere. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto due motivi: (1) violazione di legge in relazione alla sussistenza del periculum in mora, lamentando motivazione apparente e confusione tra periculum in mora e fumus commissi delicti; (2) vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti, censurando la mancata indicazione del contributo consapevole del Notari e della condotta costituente omissione dolosa di vigilanza sull'affidabilità dei clienti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il difensore della società aveva depositato atto di rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589, comma 2, c.p.p. La rinuncia è stata ritenuta atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio, determinando l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, lett. d), c.p.p. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria equa di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., avendo l'inammissibilità origine nella volontà (colpa) del ricorrente (richiamata la giurisprudenza e la sentenza della Corte Costituzionale n.186/2000).
Norme richiamate
art. 589 c.p.p.
comma 2 - rinuncia all'impugnazione
La rinuncia all'impugnazione è atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità dell'impugnazione
art. 591 c.p.p.
lett. d) - cause di inammissibilità
L'articolo è richiamato per qualificare l'inammissibilità del ricorso conseguente alla rinuncia all'impugnazione
art. 616 c.p.p.
applicazione della sanzione pecuniaria per inammissibilità
Prevede la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la norma si applica anche quando l'inammissibilità è dovuta alla volontà del ricorrente
Corte Costituzionale, sent. n.186/2000
Richiamata per sostenere che l'inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente è imputabile alla sua colpa e può giustificare la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. è irrevocabile e comporta l'inammissibilità del ricorso: una volta depositata non è possibile proseguire nel gravame.
- Se la rinuncia all'impugnazione proviene dal difensore munito di valida procura, essa vincola la parte e produce effetti immediati in ordine all'inammissibilità; è quindi essenziale valutare con cautela la decisione di rinunciare.
- L'inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p. quando l'inammissibilità è riconducibile alla volontà (colpa) del ricorrente.
- Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per motivo formale (es. rinuncia), il merito delle questioni sostanziali (come la sussistenza del periculum in mora o del fumus commissi delicti) non viene esaminato; pertanto, per conservare la possibilità di ottenere un riesame di merito, non si deve rinunciare all'impugnazione prima che il giudice si sia pronunciato sul merito.
- In prospettive analoghe, è opportuno che le società verifichino che il difensore abbia istruzioni chiare e documentate prima di compiere atti di rinuncia, e valutino eventuali rimedi solo se la rinuncia non sia stata validamente manifestata o sia affetta da vizi insanabili.
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