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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21460/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, per l'anno 2007, un maggior reddito di partecipazione imputato a una socia di una società in nome collettivo poi cancellata dal registro delle imprese. L'accertamento traeva origine dal fatto che, a fronte della vendita di un immobile da parte della società per il prezzo dichiarato di euro 325.000, la società acquirente aveva versato ulteriori euro 40.000 al socio amministratore, mentre la società aveva emesso solo due fatture. L'Ufficio aveva quindi recuperato a tassazione, pro quota, la maggiore plusvalenza non dichiarata e notificato l'avviso ai soci. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo: estinzione della società e conseguente invalidità degli atti rivolti alla stessa; difetto di motivazione; illegittimità dell'invito a produrre documenti; violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dell'altro socio per litisconsorzio necessario; erronea esclusione dell'urgenza che giustificava l'emissione anticipata dell'avviso; erronea affermazione che i creditori della società estinta potessero agire solo nei limiti di quanto riscosso dai soci, anziché secondo la disciplina della responsabilità illimitata dei soci di società di persone.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo: ha escluso la configurabilità del litisconsorzio necessario con la società, poiché questa era già estinta e priva di legittimazione, e ha ritenuto prima facie infondato il motivo sull'urgenza, ribadendo che l'imminente scadenza del termine di decadenza non integra, di per sé, l'urgenza idonea a derogare al termine dilatorio di sessanta giorni. Il terzo motivo è rimasto assorbito. Tuttavia, nonostante tali passaggi motivazionali, il testo riportato afferma che la conseguente nullità dell'atto impositivo determina l'assorbimento del residuo motivo di gravame, e che le spese seguono la soccombenza dell'Agenzia; inoltre esclude la condanna ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato. Dal testo disponibile non è ricavabile con assoluta certezza il dispositivo finale completo, ma l'esito processuale complessivo desumibile è favorevole alla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società ne determina l'estinzione; la questione dei rapporti pendenti va risolta alla luce degli effetti successori verso i soci, non della perdurante legittimazione della società estinta.

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Il termine di sessanta giorni tra rilievi del pvc e avviso di accertamento è posto a garanzia del contraddittorio; la sua inosservanza comporta illegittimità dell'atto, e l'urgenza non può essere desunta dalla sola imminenza della decadenza.

  • art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il litisconsorzio necessario non va disposto quando uno dei soggetti sarebbe la società ormai estinta e quindi priva di legittimazione a partecipare al giudizio.

  • art. 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come norma processuale nell'ambito della dedotta violazione del regime del litisconsorzio.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso dell'Agenzia a sostegno della pretesa unitarietà della contestazione fiscale.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato a supporto della censura sulla necessaria partecipazione di tutte le parti interessate al giudizio.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la necessità del litisconsorzio nei giudizi inscindibili.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel ragionamento sul contraddittorio e sulla ragionevole durata del processo; richiamato anche per escludere la regressione del giudizio in caso di motivo manifestamente infondato.

  • art. 2291 c.c.

    Nelle società in nome collettivo i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata è esclusa perché, all'epoca del ricorso, l'orientamento giurisprudenziale non era ancora consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano con il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e fa venire meno la sua legittimazione processuale; nelle controversie relative a debiti sociali la posizione passiva si trasferisce ai soci secondo il meccanismo successorio proprio del tipo sociale.
  • Nei giudizi tributari relativi a società di persone e soci, il litisconsorzio necessario non impone l'integrazione del contraddittorio verso un soggetto ormai estinto e privo di legittimazione a stare in giudizio.
  • L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente rende illegittimo l'avviso di accertamento, salvo una concreta e specifica situazione di urgenza; l'imminente scadenza del termine di decadenza, da sola, non integra urgenza.
  • Nelle società di persone, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali; pertanto, i debiti fiscali riferibili alla società estinta possono essere fatti valere nei confronti dei soci secondo tale regime di responsabilità.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede una manifesta temerarietà della pretesa o della difesa valutata alla luce del quadro giurisprudenziale complessivo, non potendo essere pronunciata se l'orientamento non era ancora consolidato.
  • Il giudice di legittimità può evitare la regressione del processo per il litisconsorzio necessario quando il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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