Cassazione Penale, Ordinanza n. 13971/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. tra diversi giudicati di condanna. I reati indicati nelle sentenze pregresse riguardavano, per quanto emerge dal testo, reati in materia di armi, furti aggravati consumati e tentati, furto in abitazione e ricettazione, commessi in più occasioni e in diversi luoghi tra il 2009 e il 2018. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e, al contempo, mancanza, apparenza e illogicità della motivazione. La doglianza sosteneva in sostanza che il giudice dell'esecuzione avesse mal valutato la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già affrontato la questione con un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, svolgendo valutazioni di fatto logicamente motivate. Ha quindi affermato che la richiesta difensiva mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato come norma sulla continuazione e sul medesimo disegno criminoso, ma la sua applicazione è stata esclusa in concreto dal giudice dell'esecuzione e la censura è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché diretta a una rivalutazione di fatto
art. 671 c.p.p.
richiamato come base della richiesta di applicazione della continuazione in executivis; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
indicate come norme processuali di deduzione dei motivi di ricorso per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale e delle argomentazioni già scrutinati dal giudice dell'esecuzione, quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati o più sentenze presuppone un apprezzamento in fatto sulla genesi dei singoli episodi, sulle modalità esecutive e sull'eventuale unitario disegno criminoso; tale apprezzamento, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero dissenso valutativo.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano sostanzialmente a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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