Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13971/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. tra diversi giudicati di condanna. I reati indicati nelle sentenze pregresse riguardavano, per quanto emerge dal testo, reati in materia di armi, furti aggravati consumati e tentati, furto in abitazione e ricettazione, commessi in più occasioni e in diversi luoghi tra il 2009 e il 2018. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e, al contempo, mancanza, apparenza e illogicità della motivazione. La doglianza sosteneva in sostanza che il giudice dell'esecuzione avesse mal valutato la sussistenza del medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse già affrontato la questione con un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi prossima e delle modalità esecutive, svolgendo valutazioni di fatto logicamente motivate. Ha quindi affermato che la richiesta difensiva mirava in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come norma sulla continuazione e sul medesimo disegno criminoso, ma la sua applicazione è stata esclusa in concreto dal giudice dell'esecuzione e la censura è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché diretta a una rivalutazione di fatto

  • art. 671 c.p.p.

    richiamato come base della richiesta di applicazione della continuazione in executivis; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    indicate come norme processuali di deduzione dei motivi di ricorso per erronea applicazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale e delle argomentazioni già scrutinati dal giudice dell'esecuzione, quando la decisione impugnata sia sorretta da una motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati o più sentenze presuppone un apprezzamento in fatto sulla genesi dei singoli episodi, sulle modalità esecutive e sull'eventuale unitario disegno criminoso; tale apprezzamento, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione come mero dissenso valutativo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano sostanzialmente a sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito o dell'esecuzione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.