Cassazione Penale, Ordinanza n. 18886/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha applicato la pena concordata a un imputato per il reato a lui ascritto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe spiegato le ragioni per cui non aveva ritenuto di poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., cioè per mancata verifica dell'eventuale immediata evidenza di una causa di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per specifici motivi: difetti attinenti all'espressione della volontà delle parti, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, oppure applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La censura proposta, centrata sul difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., esula da tali ipotesi tassative. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà delle parti, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, applicazione di pena o misura di sicurezza illegale
art. 129 c.p.p.
la mancata motivazione espressa sulla non proscioglibilità ex art. 129 non integra, di per sé, un motivo deducibile contro la sentenza di patteggiamento fuori dai casi consentiti
art. 610 c.p.p.
comma 5-bis, ultima parte
consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, è dovuto il pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Contro la sentenza applicativa della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- La doglianza relativa alla mancata motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, deducibile in cassazione avverso il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- Nel giudizio di legittimità, quando l'inammissibilità dipende da una censura estranea ai motivi consentiti, la Corte può pronunciarla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18663/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18668/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18669/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18671/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18672/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_penale · 25 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18673/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →