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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18886/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha applicato la pena concordata a un imputato per il reato a lui ascritto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe spiegato le ragioni per cui non aveva ritenuto di poter prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., cioè per mancata verifica dell'eventuale immediata evidenza di una causa di proscioglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. Ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 444, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per specifici motivi: difetti attinenti all'espressione della volontà delle parti, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, oppure applicazione di pena o misura di sicurezza illegale. La censura proposta, centrata sul difetto di motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., esula da tali ipotesi tassative. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà delle parti, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione del fatto, applicazione di pena o misura di sicurezza illegale

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata motivazione espressa sulla non proscioglibilità ex art. 129 non integra, di per sé, un motivo deducibile contro la sentenza di patteggiamento fuori dai casi consentiti

  • art. 610 c.p.p.

    comma 5-bis, ultima parte

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nelle ipotesi previste

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare che, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, è dovuto il pagamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Contro la sentenza applicativa della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente e tassativamente indicati dall'art. 444, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • La doglianza relativa alla mancata motivazione sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è, di per sé, deducibile in cassazione avverso il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla legge.
  • Nel giudizio di legittimità, quando l'inammissibilità dipende da una censura estranea ai motivi consentiti, la Corte può pronunciarla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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