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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15512/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato in rito abbreviato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, condanna poi confermata in appello. In Cassazione la difesa ha proposto un unico motivo, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena. La Corte di appello aveva valorizzato, ai fini del trattamento sanzionatorio, il numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza sequestrata, la natura continuativa dell’attività di spaccio e i precedenti penali specifici dell’imputato. Il ricorso tendeva quindi a ottenere una riduzione del trattamento sanzionatorio e un diverso apprezzamento del merito sulla concessione delle attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era sorretta da considerazioni razionali e non illogiche, mentre le censure difensive si risolvevano in una diversa valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    È la fattispecie incriminatrice contestata, relativa all’ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, sulla base della quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa valutazione del merito: se la Corte territoriale ha fornito una giustificazione razionale e non manifestamente illogica del trattamento sanzionatorio, la censura è inammissibile.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su elementi concreti e coerenti, quali quantità di dose ricavabili, abitualità o continuità dell’attività illecita e precedenti specifici.
  • In materia di pena, la valorizzazione di quantità di stupefacente, modalità dell’azione e precedenti penali specifici costituisce motivazione idonea a sorreggere il diniego di attenuanti generiche e la determinazione della sanzione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo i casi previsti dalla legge, l’applicazione delle conseguenze economiche di cui all’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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