Cassazione Penale, Sentenza n. 15657/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna di Enzo Castaldi riqualificando il fatto come truffa semplice. Il ricorrente deduceva violazione di legge perche, nel giudizio d'appello celebrato con rito cartolare, la requisitoria del pubblico ministero non era stata comunicata telematicamente alla difesa, impedendo alla stessa di formulare controdeduzioni nei termini di legge e ledendo il diritto di difesa
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha qualificato la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero come nullita di ordine generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione quando l'omissione riguarda la fase del giudizio di appello. Nel caso concreto la difesa aveva tempestivamente eccepito la nullita con il ricorso per cassazione. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La disposizione che disciplina l'intervento dell'imputato viene estesa alla comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero: la mancata comunicazione integra una nullita di ordine generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa
art. 180 cod. proc. pen.
Consente la deduzione in sede di ricorso per cassazione delle nullita che riguardano il giudizio; la Corte ha ritenuto che la nullita per mancata comunicazione puo essere eccepita in cassazione se riguarda la fase del giudizio di appello
art. 23-bis comma 2 d.l. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176
Norma che ha introdotto la modalita cartolare dell'appello in periodo emergenziale; la Corte sottolinea che il rito cartolare non elimina il dovere di garantire il contraddittorio e la comunicazione telematica delle conclusioni del PM
Giurisprudenza della Cassazione citata
tra le altre Sez. 5 n. 20885 del 28/04/2021; Sez. 6 n. 10216 del 03/03/2022; Sez. 5 n. 29852 del 24/06/2022; Sez. 5 n. 34790 del 16/09/2022
La giurisprudenza ha precisato il carattere di nullita generale a regime intermedio della mancata comunicazione telematica delle conclusioni del PM; esistono orientamenti sulla tempestivita dell'eccezione, e il Collegio ha aderito a quello che consente la deduzione in cassazione quando la nullita riguarda il giudizio di appello
Massime di principio
- Nel rito cartolare d'appello la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa costituisce nullita di ordine generale a regime intermedio che lede il diritto di difesa
- Se la nullita interessa la fase del giudizio di appello puo essere eccepita in cassazione anche se non rilevata nelle conclusioni scritte presentate in appello
- E opportuno che la difesa verifichi sempre l'avvenuta comunicazione telematica degli atti decisivi, e in caso di omissione eccepirla tempestivamente; la sede idonea per l'eccezione dipende dalla fase processuale in cui la nullita si e verificata
- L'annullamento per tale nullita puo condurre all'annullamento senza rinvio o a diversa rimessione degli atti a altra sezione per nuovo esame, a seconda delle circostanze e della valutazione della Corte di Cassazione
- Le sospensioni della prescrizione per astensioni degli avvocati sono rilevanti per il computo dei termini e possono evitare l'estinzione del reato per prescrizione
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