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Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in uno per lavoro subordinato, prot. n. -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202503638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale ancora valido, ha impugnato il diniego della Questura di Torino alla conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il diniego era motivato dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, che hanno abrogato la previsione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 relativa alla convertibilità dei permessi per protezione speciale. Il ricorrente ha sostenuto l'applicabilità della disciplina transitoria dell'art. 7, commi 2 e 3, d.l. n. 20/2023, in quanto la domanda di protezione internazionale era stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge e il titolo di protezione speciale era stato rilasciato ed era in corso di validità.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame, ritenendo rilevante l'interpretazione dell'art. 7, commi 2 e 3, d.l. n. 20/2023 già affermata dal Consiglio di Stato. Il comma 2 riguarda l'avvenuta presentazione dell'istanza di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, mentre il comma 3 riguarda i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità. Ne consegue che lo straniero ha diritto alla conversione del titolo quando la domanda di protezione internazionale sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La Questura è stata ordinata di riaprire il procedimento, rivalutare la posizione del ricorrente in contraddittorio con l'interessato e concludere con un provvedimento espresso e congruamente motivato, tenendo conto dell'ordinanza. L'esame del merito è stato fissato alla seconda udienza pubblica del 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame.

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    prevedeva che sono, tra l’altro, convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro quelli per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

    La disposizione, nella versione anteriore alla novella del 2023, consentiva la conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale in permessi per lavoro.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    Ha abrogato la previsione che consentiva la conversione dei permessi per protezione speciale in permessi per lavoro.

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente

    La disciplina previgente continua ad applicarsi alle istanze di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, nonché nei casi in cui sia già stato rivolto l'invito alla presentazione dell'istanza.

  • art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023

    I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge

    La disposizione mantiene ferma la facoltà di conversione per i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità, ove ricorrano i requisiti di legge.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato quale base normativa dei permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/2008

    È richiamato in relazione ai permessi per protezione speciale precedentemente convertibili in permessi per lavoro.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023 riguarda l'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale prima dell'entrata in vigore del decreto-legge; il comma 3 riguarda invece l'avvenuto rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ancora in corso di validità.
  • Quando la domanda di protezione internazionale è stata presentata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, lo straniero conserva il diritto alla conversione del titolo di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro, se ricorrono gli ulteriori requisiti di legge.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accogliere l'istanza ai fini del riesame ordinando all'amministrazione di riaprire il procedimento, rivalutare la posizione dell'interessato in contraddittorio e adottare un provvedimento espresso e congruamente motivato, senza sostituirsi integralmente all'amministrazione nella verifica dei requisiti di legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

Testo integrale

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