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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35566/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'addizionale IRES c.d. "Robin tax" versata per l'anno d'imposta 2008 da una società contribuente. La società aveva chiesto il rimborso facendo leva sulla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008, ma con efficacia solo dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente, ritenendo spettante il rimborso anche per il periodo anteriore a tale data. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 136 e 137 Cost. e dell'art. 30 l. n. 87/1953, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente disatteso la limitazione temporale degli effetti stabilita dalla Corte costituzionale; 2) violazione delle medesime norme, contestando l'interpretazione della limitazione come riferita ai soli rapporti esauriti; 3) violazione degli artt. 81 e 117 Cost., dell'art. 3 l. n. 114/2012 e dell'art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008, sostenendo comunque la correttezza nel merito del bilanciamento operato dalla Consulta. La contribuente ha resistito con controricorso e ha anche riproposto questioni di legittimità costituzionale, deducendo violazioni degli artt. 3, 24 e 53 Cost.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre affermato che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16-18, d.l. n. 112/2008 opera solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 10/2015 della Corte costituzionale, con conseguente esclusione del rimborso per i versamenti relativi ai periodi anteriori. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 136 Cost.

    La dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la cessazione di efficacia della norma, ma nel caso esaminato la Corte costituzionale ha modulato temporalmente gli effetti della pronuncia, con vincolo erga omnes per il giudice ordinario.

  • art. 137, comma 3, Cost.

    Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione; il giudice di merito non può quindi disapplicarne il contenuto temporale.

  • art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87

    È richiamato come parametro sull'efficacia delle pronunce di illegittimità costituzionale, letta in combinazione con la modulazione temporale stabilita dalla Consulta.

  • art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. 25 giugno 2008, n. 112

    La disposizione istitutiva dell'addizionale IRES è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, ma solo con effetti pro futuro dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza n. 10/2015.

  • art. 81 Cost.

    È richiamato quale parametro di equilibrio di bilancio, valorizzato dalla Corte costituzionale nel bilanciamento che ha giustificato la limitazione temporale degli effetti della declaratoria.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    È evocato in relazione agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo e internazionale considerati nel bilanciamento operato dalla Corte costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    È menzionato come parametro coinvolto nel bilanciamento sulla legittimità dell'addizionale e sulla scelta di escluderne la retroattività.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che la modulazione temporale della pronuncia costituzionale comprima il diritto di difesa; la questione è ritenuta inconferente e manifestamente infondata.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato come parametro fiscale e di ragionevolezza del prelievo, già considerato dalla Corte costituzionale nel bilanciamento degli interessi.

  • art. 3 l. 23 luglio 2012, n. 114

    È richiamato nel terzo motivo con riferimento al contesto di obblighi assunti in sede europea, considerati nella valutazione della Consulta.

Massime di principio

  • Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità di una norma ma ne limita espressamente gli effetti al futuro, il giudice comune deve attenersi a tale delimitazione temporale e non può estendere la caducazione ai rapporti anteriori.
  • La clausola con cui la Consulta fissa la decorrenza della declaratoria costituzionale vincola tutti i giudici e impedisce di riconoscere rimborsi per periodi precedenti alla data indicata, salvo che la stessa sentenza costituzionale preveda diversamente.
  • La limitazione temporale degli effetti della pronuncia di incostituzionalità non può essere aggirata invocando una lettura restrittiva dei "rapporti non esauriti", se la sentenza della Corte costituzionale ha già compiuto un bilanciamento tra i valori costituzionali coinvolti.
  • Le questioni di legittimità costituzionale che mirano a rimettere in discussione il bilanciamento già effettuato dalla Corte costituzionale, in assenza di sopravvenienze decisive e specifiche, sono manifestamente infondate o comunque esplorative.
  • Nel giudizio sul rimborso di un tributo dichiarato illegittimo, assume rilievo il bilanciamento tra l'interesse del contribuente e gli interessi pubblici, incluso l'equilibrio di bilancio; la retroattività della pronuncia non è automatica quando la Corte costituzionale ne abbia escluso gli effetti per il passato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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