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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05800/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società fiduciaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto sanzionatorio per violazione dell'obbligo di segnalazione all'UIF di operazioni sospette, in relazione a operazioni connesse al rimpatrio di attività finanziarie detenute all'estero. A seguito di accertamenti ispettivi presso la società fiduciaria, l'autorità ravvisava anomalie in un mandato fiduciario relativo a quote di una società sammarinese e a un credito collegato a una cessione di partecipazioni, ritenendo non giustificato il diverso valore attribuito alle quote e la diseconomicità dell'operazione. Il Tribunale, in opposizione, riduceva la sanzione. La Corte d'appello, su impugnazione del Ministero, riteneva invece configurabile una violazione sanzionata più gravemente ai sensi dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 90/2017, sul presupposto della pluralità di operazioni non segnalate, e determinava la sanzione in euro 40.000. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) motivazione apparente ex art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe affermato la pluralità delle operazioni senza spiegare perché, a fronte di una contestazione riferita a un'unica operazione; (2) violazione di norme sulla determinazione della sanzione e sulla valutazione della prova, per avere la Corte d'appello applicato il comma 2 dell'art. 58 d.lgs. 231/2007 senza adeguata base fattuale e in violazione del favor rei.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello meramente apparente nella parte in cui affermava la pluralità delle operazioni non segnalate senza spiegare il percorso logico seguito per discostarsi dalla qualificazione del Tribunale come operazione unica. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo relativo al quantum della sanzione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 41 d.lgs. n. 231/2007

    richiamato come norma che impone l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette all'UIF.

  • art. 58 d.lgs. n. 90/2017

    richiamato ai fini della qualificazione della sanzione amministrativa; il comma 2 è applicabile solo se ricorrono i presupposti fattuali della fattispecie aggravata, nella specie ritenuti non adeguatamente motivati dalla Corte d'appello.

  • art. 57, comma 4, d.lgs. n. 231/2007

    indicato come regime previgente più severo, rispetto al quale la Corte d'appello ha applicato il regime successivo più favorevole.

  • art. 11 l. n. 689/1981

    richiamato dai ricorrenti in tema di criteri di determinazione della sanzione amministrativa.

  • art. 67 d.lgs. n. 231/2007

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina sanzionatoria antiriciclaggio.

  • art. 69 d.lgs. n. 231/2007

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina sanzionatoria antiriciclaggio.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la Corte ha ritenuto fondato il motivo per motivazione apparente, perché la motivazione della sentenza impugnata non consentiva di comprendere il ragionamento decisorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura sulla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale sul motivo di ricorso per violazione di legge, invocata dai ricorrenti.

Massime di principio

  • Sussiste vizio di motivazione apparente quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, sicché il controllo di legittimità non può essere affidato a congetture integrative.
  • Quando la qualificazione di una violazione amministrativa dipende dal numero delle operazioni contestate, il giudice di merito deve esplicitare in modo chiaro perché ritenga plurime operazioni ciò che in origine era stato contestato o valorizzato come operazione unica.
  • Se il presupposto fattuale della fattispecie sanzionatoria aggravata non è adeguatamente argomentato, resta assorbito l'esame delle censure sulla quantificazione della sanzione.
  • In materia sanzionatoria, la corretta applicazione del regime più favorevole presuppone comunque una precisa ricostruzione dei fatti rilevanti, non essendo sufficiente il mero richiamo alla maggiore o minore entità dell'importo complessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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