Sentenza del 06/03/2017 n. 881 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Ricorso - Cartella di pagamento - Richiesta di rateazione - Indice di conoscenza - Rilevanza ai fini del computo del termine.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto che il termine per proporre ricorso decorresse dalla data della richiesta di rateazione, considerata prova della conoscenza delle cartelle. Poiché il ricorso è stato presentato oltre il termine previsto, è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il momento in cui il contribuente ha acquisito conoscenza delle cartelle di pagamento e, conseguentemente, la decorrenza del termine per impugnarle. La richiesta di rateazione degli importi iscritti a ruolo è stata considerata un comportamento incompatibile con l'ignoranza delle cartelle, poiché presuppone la loro conoscenza e implica una specifica acquiescenza al relativo contenuto. Pertanto, la richiesta di rateazione costituisce indice della conoscenza degli atti almeno alla data in cui è stata presentata.
Norme richiamate
Norme sul termine per l'impugnazione degli atti tributari
Il termine decorre dal momento in cui il contribuente ha conoscenza dell'atto, anche quando tale conoscenza risulti da comportamenti concludenti, come la richiesta di rateazione.
Norme processuali sull'inammissibilità del ricorso tardivo
Il ricorso proposto oltre il termine decorrente dalla conoscenza dell'atto non può essere esaminato nel merito ed è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- La richiesta di rateazione di una cartella o di un atto della riscossione può essere interpretata come prova della sua conoscenza da parte del contribuente.
- La rateazione può costituire non solo un comportamento diretto a ottenere una dilazione, ma anche un'indicazione di acquiescenza rispetto alla pretesa contenuta nell'atto.
- Il contribuente che intenda contestare una cartella dovrebbe verificare tempestivamente la decorrenza del termine di impugnazione, anche se non dispone di una notifica formalmente perfezionata secondo modalità ordinarie.
- Comportamenti successivi alla riscossione, quali richieste di rateazione o altre iniziative riferite specificamente alla cartella, possono far decorrere il termine per il ricorso.
- La valutazione concreta dipende comunque dal contenuto della richiesta, dalla sua riferibilità inequivoca alla cartella e dalle circostanze del caso.
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