Cassazione Penale, Sentenza n. 11713/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale, ascritta all'imputato quale amministratore della "Palma Costruzioni 2001 srl" dichiarata fallita il 22/02/2017. Il ricorrente ha proposto sei motivi: (1-4) profili di fatto e di notifica ritenuti irrilevanti (società inattiva dal 2007; presunta mancata conoscenza della sentenza di fallimento; modalità di notificazione; assenza di attività presso la sede al momento del fallimento); (5) censura sulla necessità del dolo specifico per il reato di bancarotta documentale; (6) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e eccessiva severità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi quattro motivi generici e irrilevanti rispetto alla fattispecie di bancarotta semplice documentale, essendo questa un reato di mera condotta formale consistente nell'omissione di tenuta o conservazione dei libri e delle scritture contabili previsti negli ultimi tre anni antecedenti il fallimento. Nel caso concreto è risultato provato che l'imputato non ha mai consegnato né esibito i libri contabili agli organi del fallimento o nel corso dei gradi di giudizio, integrando la condotta tipica. Il quinto motivo è infondato: la giurisprudenza e la legge ammettono il dolo generico o la colpa per tale reato. Il sesto motivo è infondato: il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato e la pena è stata fissata al minimo edittale (sei mesi). Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge fallimentare
artt. 224, 217, comma secondo
Tali disposizioni puniscono l'amministratore che, nei tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento (o dall'inizio dell'impresa, se di durata minore), non tiene o conserva i libri e le scritture contabili prescritti; il reato è di natura formale consistente nell'inadempimento di questo precetto
Codice civile
Indica l'obbligo formale a carico dell'amministratore di una società a responsabilità limitata di tenere le scritture contabili; la violazione alimenta la fattispecie di bancarotta documentale
Codice di procedura penale - norme di attuazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'estensione del ricorso in cassazione ai motivi indicati e alle parti sottoposte a impugnazione, come richiamato per la formulazione dei motivi
Legge n. 176/2020
Ha disposto modalità di trattazione semplificate di alcune cause; nella specie il ricorso è stato trattato nelle forme previste da tale disposizione
Massime di principio
- La bancarotta semplice documentale è un reato formale: rileva l'omissione o l'irregolarità nella tenuta o conservazione dei libri contabili prescritti, indipendentemente dall'effettiva attività economica svolta dalla società.
- Non è necessario provare il dolo specifico; la fattispecie è punibile sia a titolo di dolo generico sia a titolo di colpa, salvo prova contraria che dimostri l'assenza di qualsiasi responsabilità dell'amministratore.
- Obiezioni relative a data di inattività della società, modalità o momento di conoscenza della sentenza di fallimento, o allo stato dei locali sociali al momento della dichiarazione di fallimento sono spesso irrilevanti se è accertata l'assenza o l'irregolarità dei libri contabili richiesti.
- La prova della condotta tipica può desumersi dal fatto che l'amministratore non ha esibito né consegnato i libri contabili agli organi fallimentari o al giudice; l'assenza materiale dei libri è elemento decisivo.
- La contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche richiede che il giudice di merito motivi sufficientemente il diniego; però è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e la mera asserzione dell'errore non è sufficiente in cassazione.
- Ricorsi che si fondano su profili meramente formali o irrilevanti rispetto alla fattispecie di bancarotta documentale rischiano l'inammissibilità; è necessario proporre censure specifiche e rilevanti rispetto agli elementi tipici del reato.
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