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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-18/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2018. — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA e a. contro Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Adesione dei nuovi Stati membri – Repubblica di Croazia – Misure transitorie – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 96/71/CE – Distacco di lavoratori – Distacco di cittadini croati e di Stati terzi in Austria tramite un’impresa stabilita in Italia. — Causa C-18/17

Giurisprudenza europea62017CJ0018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce la portata delle misure transitorie previste per la Croazia in materia di libera circolazione dei lavoratori e di prestazione di servizi. Conferma che l'Austria poteva richiedere un permesso di lavoro per la messa a disposizione di lavoratori croati rientrante nel distacco ex direttiva 96/71/CE, ma esclude che lo stesso possa valere per lavoratori di Stati terzi distaccati nell'ambito di una prestazione di servizi intra-UE. La decisione distingue quindi tra accesso al mercato del lavoro e semplice prestazione transfrontaliera di servizi.

Distacco di lavoratori croati e di cittadini di Stati terzi in Austria tramite un'impresa stabilita in Italia: compatibilità con la libertà di prestazione dei servizi e con le misure transitorie dell'atto di adesione della Croazia

La questione giuridica

1) Se gli articoli 56 e 57 TFUE, l'allegato V, capitolo 2, paragrafi 2 e 12, dell'Atto di adesione della Croazia e la direttiva 96/71/CE ostino a una normativa austriaca che imponga il permesso di lavoro per il distacco in Austria di lavoratori croati messi a disposizione da un'impresa croata a favore di un'impresa italiana, senza rapporto di lavoro con quest'ultima. 2) Se gli articoli 56 e 57 TFUE ostino a che l'Austria esiga un permesso di lavoro per cittadini di Stati terzi messi a disposizione da un'impresa stabilita in Italia a favore di un'altra impresa stabilita in Italia, quando la prestazione si svolge in Austria e non vi è rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice.

Principio di diritto

Uno Stato membro può, nel periodo transitorio previsto dall'allegato V dell'Atto di adesione della Croazia, subordinare al permesso di lavoro il distacco in proprio territorio di lavoratori croati quando la messa a disposizione rientri nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE e costituisca una misura di accesso al mercato del lavoro; invece non può imporre un permesso di lavoro ai cittadini di Stati terzi messi a disposizione da un'impresa stabilita in un altro Stato membro per una prestazione di servizi nel primo Stato membro, poiché tale obbligo rappresenta una restrizione sproporzionata alla libera prestazione dei servizi e meno restrittive misure di controllo sono sufficienti.

Norme richiamate

  • Articoli 56 e 57 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
  • Allegato V, capitolo 2, paragrafi 1, 2 e 12, dell'Atto di adesione della Croazia
  • Direttiva 96/71/CE
  • Articolo 1, paragrafo 3, lettere a), c) e paragrafo 4, della direttiva 96/71/CE
  • Regolamento (UE) n. 492/2011

Distacco di lavoratori croati e di cittadini di Stati terzi in Austria tramite un'impresa stabilita in Italia

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco e riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa austriaca che richiede un permesso di lavoro per alcuni distacchi di lavoratori nell'ambito di prestazioni di servizi transnazionali. La Corte esamina separatamente il caso dei lavoratori croati e quello dei lavoratori cittadini di Stati terzi.

Fatti e procedimento principale

La società italiana Danieli aveva accettato un ordine per la realizzazione di un laminatoio in Austria e intendeva eseguirlo con quattro lavoratori croati, un lavoratore russo e un lavoratore bielorusso. I lavoratori croati erano dipendenti di una società croata del gruppo Danieli e restavano assicurati in Croazia; i lavoratori russo e bielorusso erano dipendenti di un'altra società italiana del gruppo e restavano assicurati in Italia.

La Danieli aveva chiesto all'autorità austriaca competente il rilascio dell'attestazione di distacco nell'ambito dell'Unione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 12, dell'AuslBG. L'Ufficio regionale del lavoro di Leoben aveva respinto le richieste, ritenendo necessario il permesso di lavoro. Il Bundesverwaltungsgericht aveva confermato il rigetto osservando che, nel caso di specie, mancava un rapporto di lavoro tra i lavoratori e la Danieli, elemento richiesto dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto l'Atto di adesione della Croazia, in particolare:

  • l'articolo 18, che rinvia alle misure transitorie dell'allegato V;
  • l'allegato V, capitolo 2, paragrafo 1, che limita pienamente l'applicazione degli articoli 45 e 56 TFUE nei rapporti tra Croazia e Stati membri attuali, salvo le misure transitorie;
  • il paragrafo 2, che consente agli Stati membri attuali di mantenere misure nazionali che disciplinano l'accesso dei cittadini croati al mercato del lavoro;
  • il paragrafo 12, che consente ad Austria e Germania di derogare all'articolo 56, primo comma, TFUE in specifici settori sensibili, tra cui le costruzioni (codici NACE 45.1-45.4), quando applicano misure nazionali sull'accesso dei lavoratori croati al mercato del lavoro.

Richiama inoltre la direttiva 96/71/CE, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b) e c), e l'allegato sulle attività del settore edilizio.

Prima questione: lavoratori croati

La Corte qualifica l'operazione come prestazione di servizi ai sensi degli articoli 56 e 57 TFUE. Osserva che il distacco rientra nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71, poiché i lavoratori erano messi a disposizione di un'impresa utilizzatrice, restavano dipendenti dell'impresa che li inviava e svolgevano la loro attività sotto il controllo e la direzione dell'utilizzatrice.

La Corte precisa che tale messa a disposizione di manodopera costituisce anche una forma di accesso al mercato del lavoro ai sensi del paragrafo 2 dell'allegato V dell'Atto di adesione della Croazia. Per questo motivo, durante il periodo transitorio, l'Austria può subordinare il distacco dei lavoratori croati al permesso di lavoro. La Corte aggiunge che il paragrafo 12 dell'allegato V non era applicabile se, come sembrava nel caso di specie, la prestazione riguardava soltanto operazioni di assemblaggio, installazione e messa in opera di un macchinario industriale in una struttura esistente, attività non riconducibili ai settori edilizi elencati per l'Austria.

Seconda questione: cittadini di Stati terzi

Quanto ai lavoratori russo e bielorusso, la Corte ricorda che la messa a disposizione di manodopera è un servizio ai sensi dell'articolo 57 TFUE anche quando i lavoratori sono cittadini di Stati terzi. La circostanza che l'impresa prestatrice e l'impresa utilizzatrice siano stabilite nello stesso Stato membro non esclude l'applicazione dell'articolo 56 TFUE se il servizio è eseguito in un altro Stato membro.

L'obbligo di permesso di lavoro costituisce quindi una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Tuttavia, in un settore non armonizzato come quello del distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi, una misura restrittiva può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale, tra cui l'evitare turbative del mercato del lavoro. La Corte ritiene però che un obbligo permanente di permesso di lavoro vada oltre quanto necessario, perché le autorità nazionali possono ottenere lo stesso livello di controllo tramite misure meno restrittive, come una dichiarazione preventiva, la trasmissione di documenti e l'indicazione della durata del distacco e della situazione regolare dei lavoratori nello Stato di stabilimento.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • per i lavoratori croati, gli articoli 56 e 57 TFUE, insieme al paragrafo 2 dell'allegato V dell'Atto di adesione della Croazia, consentono a uno Stato membro di imporre il permesso di lavoro quando il distacco avviene mediante messa a disposizione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71;
  • per i lavoratori cittadini di Stati terzi, gli articoli 56 e 57 TFUE impediscono a uno Stato membro di imporre il permesso di lavoro in una situazione di messa a disposizione transfrontaliera di manodopera nell'ambito di una prestazione di servizi.

Principi pratici per gli operatori

La sentenza distingue nettamente tra:

  • distacco che incide sull'accesso al mercato del lavoro, soggetto a misure transitorie e quindi a controlli più incisivi;
  • semplice prestazione di servizi con manodopera di Stati terzi, per la quale il controllo nazionale deve essere esercitato con strumenti proporzionati e non tramite un'autorizzazione preventiva generalizzata.

Per imprese e consulenti, il punto centrale è verificare se la fattispecie sia una vera prestazione di servizi con distacco ex direttiva 96/71 oppure una forma di accesso al mercato del lavoro nazionale; da tale qualificazione dipende la legittimità dell'obbligo di permesso di lavoro.

Come è indicizzato

Materielibera prestazione dei servizidistacco dei lavoratorimisure transitorie per l'adesione della croaziapermesso di lavorolavoratori cittadini di stati terzi

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