Corte di giustizia, Sentenza C-238/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2018. — UAB «Renerga» contro AB «Energijos skirstymo operatorius» e AB «Lietuvos energijos gamyba». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/72/CE – Articolo 3, paragrafi 2, 6 e 15, e articolo 36, lettera f) – Mercato interno dell’energia elettrica – Carattere ipotetico delle questioni pregiudiziali – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. — Causa C-238/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta un rinvio lituano relativo alla sospensione di compensazioni di servizio pubblico nel settore elettrico, collegate a presunti inadempimenti di soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario della produttrice di energia rinnovabile. Dopo aver chiesto chiarimenti al giudice nazionale, la Corte constata che la società attrice non era soggetta a obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato membro. Di conseguenza, l’interpretazione della direttiva 2009/72 non era utile alla soluzione della controversia e il rinvio è stato dichiarato irricevibile.
Rinvio pregiudiziale irricevibile per carattere ipotetico delle questioni sull’articolo 3 e sull’articolo 36 della direttiva 2009/72 in materia di compensazioni di servizio pubblico nel mercato dell’energia elettrica.
La questione giuridica
Se gli articoli 3, paragrafi 2, 6 e 15, e 36, lettera f), della direttiva 2009/72, nonché i principi generali del diritto dell’Unione, ostino a una normativa nazionale che sospende le compensazioni di servizio pubblico dovute a produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in ragione dell’inadempimento di soggetti collegati; se vi sia obbligo di notifica alla Commissione ex articolo 3, paragrafo 15; e se una simile disciplina sia contraria agli obiettivi della direttiva e ai principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.
Principio di diritto
La Corte dichiara irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale quando, dalla risposta del giudice del rinvio, emerge che lo Stato membro non ha imposto alla parte attrice obblighi di servizio pubblico ai sensi della direttiva 2009/72; in tal caso le disposizioni dell’Unione invocate non sono applicabili, nemmeno indirettamente, al procedimento principale e le questioni risultano ipotetiche.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/72/CE
- Articolo 3, paragrafi 2, 6 e 15, direttiva 2009/72/CE
- Articolo 36, lettera f), direttiva 2009/72/CE
- Articolo 86 TCE/CE (richiamato dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72)
Irricevibilità del rinvio pregiudiziale in materia di compensazioni di servizio pubblico nel settore elettrico
La sentenza riguarda una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas nell’ambito di una controversia tra una società produttrice di energia da fonti rinnovabili e due operatori del settore elettrico, concernente il mancato pagamento e la successiva sospensione di compensazioni di servizio pubblico. La Corte non entra nel merito delle questioni interpretative sollevate, perché ritiene che esse siano ipotetiche.
Fatti e procedimento principale
La UAB "Renerga" gestisce centrali elettriche che producono energia da fonti rinnovabili e vende l’elettricità prodotta alle convenute, in base a contratti del 7 gennaio e del 19 giugno 2013. Il prezzo pattuito comprendeva sia il prezzo di mercato sia compensazioni di servizio pubblico destinate a coprire la differenza tra la tariffa fissa applicabile e il prezzo di mercato.
Nel 2016 l’amministratore delle compensazioni di servizio pubblico, BALTPOOL, ha comunicato che i pagamenti a favore di Renerga dovevano essere sospesi finché Achema AB, considerata collegata a Renerga, non avesse saldato le compensazioni dovute per l’energia effettivamente consumata. Le convenute hanno quindi sospeso i pagamenti delle compensazioni alla società attrice, che ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno e gli interessi di mora per ritardo nel pagamento.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se:
- l’articolo 36, lettera f), della direttiva 2009/72 imponga di garantire incentivi adeguati e osti alla mancata concessione o alla restrizione delle compensazioni di servizio pubblico;
- l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, osti a una normativa nazionale che subordina o limita il pagamento delle compensazioni in funzione di inadempimenti di soggetti collegati al fornitore, indipendentemente dal corretto adempimento degli obblighi del fornitore stesso;
- l’articolo 3, paragrafo 15, imponga la notifica alla Commissione di una nuova normativa nazionale di quel tipo;
- la disciplina nazionale sia incompatibile con gli obiettivi della direttiva e con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.
Normativa UE richiamata
La Corte richiama in particolare la direttiva 2009/72/CE sul mercato interno dell’energia elettrica, e segnatamente:
- il considerando 46, relativo alla definizione nazionale degli obblighi di servizio pubblico nel rispetto del diritto dell’Unione;
- il considerando 50, sulla necessità di rafforzare gli obblighi di servizio pubblico e tutelare i consumatori vulnerabili;
- l’articolo 3, paragrafo 2, sugli obblighi di servizio pubblico nel settore elettrico;
- l’articolo 3, paragrafo 6, sulla trasparenza e non discriminazione delle compensazioni finanziarie;
- l’articolo 3, paragrafo 15, sull’informazione alla Commissione delle misure adottate;
- l’articolo 36, lettera f), sugli incentivi adeguati per l’efficienza del sistema e l’integrazione del mercato.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda, anzitutto, il principio secondo cui spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la rilevanza del rinvio pregiudiziale; tuttavia, una domanda può essere respinta quando il diritto dell’Unione non è applicabile, neppure indirettamente, alle circostanze del caso.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio aveva chiesto chiarimenti specifici sulla posizione di Renerga. In seguito alla richiesta di chiarimenti inviata dalla Corte ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, il giudice nazionale ha precisato che:
- la normativa lituana non imponeva a Renerga l’obbligo di produrre e fornire energia elettrica da fonti rinnovabili;
- Renerga non figurava nell’elenco dei fornitori di servizi pubblici adottato dal governo lituano;
- i rapporti tra Renerga e le convenute erano disciplinati da contratti di diritto civile, risolubili, e non da un obbligo legale di servizio pubblico.
Da ciò la Corte desume che la Repubblica di Lituania non aveva imposto a Renerga obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva richiamate dal giudice del rinvio non erano applicabili, né direttamente né indirettamente, alla controversia principale.
Decisione
Poiché tutte le questioni sollevate si fondavano su una premessa non verificata — l’esistenza, in capo a Renerga, di obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato membro — la Corte conclude che esse hanno carattere ipotetico. La domanda di pronuncia pregiudiziale è pertanto dichiarata irricevibile.
Principio desumibile dalla sentenza
Il rinvio pregiudiziale è irricevibile quando il giudice del rinvio chiarisce che la parte che invoca la direttiva non è destinataria di obblighi di servizio pubblico previsti dalla normativa nazionale; in tal caso, le disposizioni della direttiva 2009/72 relative agli obblighi di servizio pubblico e alle compensazioni finanziarie non trovano applicazione alla controversia e non può essere richiesta alla Corte una pronuncia su questioni meramente astratte.
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