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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-215/17

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2018. — Nova Kreditna Banka Maribor d.d. contro Republika Slovenija. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Riutilizzo delle informazioni del settore pubblico – Direttiva 2003/98/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino – Requisiti prudenziali applicabili agli enti creditizi e alle imprese di investimento – Regolamento (UE) n. 575/2013 – Informazioni da pubblicare da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Articolo 432, paragrafo 2 – Eccezioni all’obbligo di pubblicazione – Informazioni commerciali considerate esclusive o riservate – Applicabilità – Enti creditizi detenuti in via maggioritaria dallo Stato – Normativa nazionale che prevede il carattere pubblico di alcune informazioni commerciali detenute dai suddetti enti creditizi. — Causa C-215/17

Giurisprudenza europea62017CJ0215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la direttiva sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico non disciplina il diritto di accesso ai documenti e che, quindi, non può essere invocata per limitare una normativa nazionale di trasparenza. Ha inoltre escluso che il regolamento n. 575/2013, relativo alla pubblicazione di informazioni prudenziali da parte delle banche, impedisca l’accesso imposto dal diritto sloveno. In mancanza di un collegamento transfrontaliero concreto, la Carta e le libertà del TFUE non trovano applicazione.

Obbligo nazionale di trasparenza su contratti di una banca a controllo pubblico e non applicabilità della direttiva ISP e del regolamento CRR alla richiesta di accesso ai dati

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98/CE e gli articoli 432, paragrafo 2, e 446 del regolamento (UE) n. 575/2013 ostino a una normativa slovena che impone a una banca detenuta o controllata dallo Stato di divulgare, senza eccezioni per il segreto commerciale, informazioni relative a contratti di consulenza, avvocati e altri servizi intellettuali conclusi nel periodo di controllo pubblico, e se rilevino le libertà fondamentali e la Carta.

Principio di diritto

La direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico non si applica a una normativa nazionale che istituisce un diritto di accesso ai documenti, poiché essa presuppone un regime interno di accesso e non lo armonizza; parimenti, l’articolo 432, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013 disciplina soltanto gli obblighi di pubblicazione prudenziale degli enti creditizi e non fonda un diritto a opporsi a richieste di accesso formulate sulla base del diritto nazionale. Ne consegue che una disciplina nazionale che imponga a una banca sottoposta in passato all’influenza dominante di una persona di diritto pubblico di divulgare taluni dati contrattuali, anche se commercialmente riservati, non è contrastata da tali norme UE, né ricade nell’ambito della Carta o delle libertà fondamentali in assenza di elementi transfrontalieri concreti.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/98/CE
  • Direttiva 2013/37/UE
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, direttiva 2003/98/CE
  • Articolo 2, punti 1, 2 e 4, direttiva 2003/98/CE
  • Articolo 431, paragrafi 1 e 3, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 432, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 433, primo comma, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 446, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 16 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 49, 56 e 63 TFUE

Obbligo di divulgazione di dati contrattuali di una banca a controllo pubblico

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) in una controversia tra la Nova Kreditna Banka Maribor d.d. e la Repubblica di Slovenia. La questione nasce dall’ordine dell’Autorità garante per le informazioni di comunicare a una giornalista dati relativi a contratti di consulenza, di servizi legali e di altri servizi intellettuali conclusi dalla banca durante il periodo in cui essa era sottoposta all’influenza dominante di una persona di diritto pubblico.

Fatti e procedimento principale

Nel 2014 una giornalista aveva chiesto alla NKBM informazioni sui contratti conclusi tra il 1° ottobre 2012 e il 17 aprile 2014, inclusi:

  • tipo di transazione;
  • identità delle controparti;
  • valore dei contratti;
  • importi dei pagamenti;
  • data di conclusione e durata;
  • alcuni dati contenuti negli allegati.

La NKBM aveva rifiutato l’accesso, sostenendo anche la natura riservata o di segreto commerciale delle informazioni. L’Autorità garante per le informazioni aveva invece ordinato la divulgazione sulla base dello ZDIJZ, e i giudici sloveni di merito avevano confermato tale esito. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte se il diritto dell’Unione ostasse a tale disciplina nazionale.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, come modificata dalla direttiva 2013/37/UE;
  • il regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti prudenziali degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
  • l’articolo 267 TFUE.

In relazione alla direttiva ISP, la Corte evidenzia che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), esclude i documenti esclusi dall’accesso in base ai regimi nazionali, anche per ragioni di riservatezza commerciale. Quanto al regolamento n. 575/2013, vengono in rilievo gli articoli 431, 432, 433 e 446, inseriti nella Parte Otto relativa all’informativa da parte degli enti.

Le questioni pregiudiziali

Il giudice sloveno chiedeva, in sostanza:

  • se la direttiva 2003/98/CE consenta una normativa nazionale che imponga un accesso assoluto a informazioni contenute in contratti, anche se riservate come segreto commerciale, almeno per soggetti controllati dallo Stato;
  • se il regolamento n. 575/2013, in particolare gli articoli 432, paragrafo 2, e 446, osti a un obbligo nazionale di divulgare tali dati senza alcuna eccezione e senza bilanciamento con il segreto commerciale.

Ragionamento della Corte sulla direttiva ISP

La Corte osserva anzitutto che la direttiva 2003/98/CE si applica solo agli "enti pubblici" e agli "organismi di diritto pubblico". Per qualificare un organismo di diritto pubblico, le condizioni dell’articolo 2, punto 2, sono cumulative; tra queste, l’ente deve essere stato istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

Applicando tali criteri, la Corte rileva che la NKBM appare come una banca commerciale operante in concorrenza sul mercato, sottoposta all’influenza pubblica solo temporaneamente e senza elementi che facciano ritenere che sia stata istituita per bisogni di interesse generale non industriali o commerciali. Tuttavia, soprattutto, la Corte chiarisce che la direttiva ISP non disciplina il diritto di accesso ai documenti: essa presuppone l’esistenza di regimi nazionali di accesso e non li armonizza.

Di conseguenza, una richiesta di accesso come quella della causa principale non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva, che quindi è irrilevante per risolvere la controversia.

Ragionamento della Corte sul regolamento n. 575/2013

La Corte afferma che il regolamento n. 575/2013 impone agli enti creditizi obblighi di pubblicazione di iniziativa dell’ente, almeno una volta l’anno, ai sensi degli articoli 431 e 433. L’articolo 432, paragrafo 2, consente di omettere alcune informazioni considerate esclusive o riservate, ma sempre nel quadro dell’obbligo di informativa prudenziale imposto dal regolamento.

Tale disciplina ha un obiettivo diverso da quello dello ZDIJZ: il regolamento mira a rafforzare la disciplina di mercato e la stabilità finanziaria mediante informazioni accurate sul profilo di rischio degli enti; la legge slovena mira invece ad aumentare la trasparenza e la responsabilità nella gestione di fondi pubblici e risorse finanziarie di imprese controllate dallo Stato.

Per questo motivo, la Corte conclude che il regolamento n. 575/2013 non si applica alla domanda di accesso in questione e non può essere invocato per opporsi alla divulgazione imposta dal diritto nazionale.

Carta dei diritti fondamentali e libertà fondamentali

La Corte esclude anche l’applicabilità dell’articolo 16 della Carta, perché la normativa slovena controversa non costituisce attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Quanto alle libertà fondamentali del TFUE, la controversia è stata qualificata come puramente interna: tutti gli elementi si collocano in uno stesso Stato membro. Le circostanze relative a una controllata in Austria e alla successiva acquisizione della banca da parte di un’impresa di un altro Stato membro non bastano, perché non vi è un nesso concreto con l’oggetto della domanda di accesso né elementi certi che dimostrino un interesse transfrontaliero effettivo.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, della direttiva 2003/98/CE e l’articolo 432, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano a una normativa nazionale come quella slovena, che impone a una banca già sottoposta all’influenza dominante di una persona di diritto pubblico di divulgare determinati dati contrattuali, senza eccezioni per il segreto commerciale.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori, la pronuncia chiarisce che:

  • la direttiva sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico non può essere usata come limite a un sistema nazionale di accesso ai documenti;
  • gli obblighi di pubblicazione prudenziale delle banche previsti dal regolamento CRR non disciplinano le richieste di accesso formulate in base a norme nazionali di trasparenza;
  • in assenza di un effettivo collegamento transfrontaliero, non trovano applicazione né la Carta né le libertà fondamentali del TFUE.

Come è indicizzato

Materieriutilizzo delle informazioni del settore pubblicotrasparenza amministrativasegreto commercialevigilanza prudenziale bancariadiritto di accesso agli atti

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