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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-342/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2018. — Memoria Srl e Antonia Dall'Antonia contro Comune di Padova. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. — Rinvio pregiudiziale – Restrizioni alla libertà di stabilimento – Competenza della Corte – Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Situazione puramente interna – Normativa nazionale che vieta ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione delle urne cinerarie – Esame della proporzionalità – Coerenza della normativa nazionale. — Causa C-342/17

Giurisprudenza europea62017CJ0342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato una normativa del Comune di Padova che impediva a imprese private di offrire servizi di conservazione di urne cinerarie fuori dall’ambito domestico. Ha ritenuto ricevibile il rinvio pregiudiziale e ha escluso l’applicabilità della direttiva 2006/123/CE, poiché la misura istituisce un monopolio di servizio escluso dal suo ambito. Nel merito, la Corte ha qualificato la disciplina come restrizione alla libertà di stabilimento e l’ha giudicata non giustificata. Ha quindi dichiarato incompatibile con l’articolo 49 TFUE il divieto comunale.

Libertà di stabilimento e divieto comunale di affidare a terzi, a fini lucrativi, la conservazione di urne cinerarie

La questione giuridica

Se gli articoli 49 e 56 TFUE ostino a una normativa comunale che: vieta all’affidatario di un’urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione; impone la conservazione presso l’abitazione dell’affidatario, salvo affidamento a un cimitero comunale; e proibisce ogni attività lucrativa avente ad oggetto la conservazione di urne cinerarie. In via preliminare, se la domanda sia ricevibile nonostante la controversia sia interna e se la direttiva 2006/123/CE sia applicabile.

Principio di diritto

L’articolo 49 TFUE osta a una normativa nazionale o locale che, anche contro la volontà del defunto, vieti all’affidatario di un’urna cineraria di affidarne la conservazione a terzi, lo obblighi a custodirla presso la propria abitazione salvo affidamento a un cimitero comunale, e proibisca ogni attività privata lucrativa di conservazione delle urne cinerarie. Tale disciplina costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento non giustificata, perché la tutela della salute non è pertinente per ceneri inerti; la tutela della memoria dei defunti può essere perseguita con misure meno restrittive; e il richiamo a valori morali e religiosi non consente, nel caso concreto, un divieto generalizzato e assoluto, specie a fronte di un regime tariffario pubblico già previsto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 56 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 1, paragrafo 3, direttiva 2006/123/CE
  • Considerando 8 direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 53 della legge italiana 24 dicembre 2012, n. 234
  • Articolo 3 della legge italiana 30 marzo 2001, n. 130
  • Articolo 5, paragrafo 2, della legge italiana 30 marzo 2001, n. 130
  • Articolo 92, comma 4, del DPR 10 settembre 1990, n. 285
  • Articolo 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova

Libertà di stabilimento e divieto comunale di conservazione lucrativa di urne cinerarie

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto in una controversia tra una società privata, una potenziale cliente e il Comune di Padova sulla legittimità di un regolamento comunale in materia di conservazione delle urne cinerarie. La Corte esamina anzitutto la ricevibilità della domanda e, poi, la compatibilità della disciplina con la libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE.

Fatti e procedimento principale

La società Memoria Srl aveva avviato a Padova spazi privati destinati alla conservazione di urne cinerarie, presentati come luoghi idonei al raccoglimento e alla preghiera. La sig.ra Antonia Dall’Antonia intendeva avvalersi di tale servizio per le ceneri del marito.

Il Comune di Padova, con la delibera n. 84 del 30 novembre 2015, aveva modificato il regolamento dei servizi cimiteriali introducendo tre vincoli principali:

  • divieto per l’affidatario dell’urna di demandarne a terzi la conservazione;
  • obbligo di conservazione presso l’abitazione dell’affidatario, salvo affidamento a un cimitero comunale;
  • divieto di ogni attività avente finalità lucrativa che abbia ad oggetto la conservazione di urne cinerarie.

Le ricorrenti avevano chiesto l’annullamento della delibera e, per Memoria Srl, il risarcimento dei danni, sostenendo il contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE.

Normativa rilevante

La Corte richiama, sul versante del diritto dell’Unione, gli articoli 49 e 56 TFUE e la direttiva 2006/123/CE, in particolare:

  • considerando 8;
  • articolo 1, paragrafo 3.

Sul versante interno, risultano richiamati:

  • articolo 53 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
  • articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130;
  • articolo 5, paragrafo 2, della legge n. 130/2001;
  • articolo 92, comma 4, del DPR n. 285/1990;
  • articolo 52 del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova.

Ricevibilità del rinvio pregiudiziale

Il governo italiano sosteneva l’irricevibilità perché la controversia sarebbe stata puramente interna. La Corte respinge l’eccezione, osservando che il giudice del rinvio aveva spiegato il collegamento con il diritto dell’Unione in ragione dell’articolo 53 della legge n. 234/2012, che impone di riconoscere ai cittadini italiani i diritti garantiti ai cittadini dell’Unione in situazioni analoghe.

La Corte respinge anche le ulteriori eccezioni fondate su asserite insufficienze dell’ordinanza di rinvio e sulla presunta prematurità della domanda, ricordando che il giudice nazionale può adire la Corte nel momento processuale che ritiene opportuno.

Esclusione dell’applicabilità della direttiva 2006/123/CE

In udienza la Commissione aveva sostenuto che la controversia dovesse essere risolta alla luce della direttiva 2006/123/CE. La Corte non segue tale impostazione: una normativa che vieta ai privati di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie e attribuisce ai servizi comunali un monopolio su tale attività non rientra nell’ambito della direttiva, alla luce dell’articolo 1, paragrafo 3, e del considerando 8, che escludono l’abolizione dei monopoli di servizi.

Individuazione della libertà fondamentale applicabile

Pur essendo stati evocati sia l’articolo 49 sia l’articolo 56 TFUE, la Corte ritiene applicabile solo l’articolo 49 TFUE. La Memoria intende infatti esercitare stabilmente e per durata indeterminata un’attività economica nel territorio del Comune di Padova; la situazione ricade quindi nella libertà di stabilimento e non nella libera prestazione di servizi.

Ragionamento della Corte: esistenza di una restrizione

La Corte qualifica la disciplina comunale come restrizione alla libertà di stabilimento, poiché vieta ai cittadini dell’Unione di fornire in Italia il servizio di conservazione di urne cinerarie e rende meno attraente, se non impossibile, l’esercizio di tale attività.

Verifica delle giustificazioni invocate

Il Comune e il governo italiano invocavano tre giustificazioni: tutela della salute, rispetto dovuto alla memoria dei defunti, e valori morali e religiosi prevalenti.

La Corte esclude la giustificazione fondata sulla salute, poiché le ceneri sono biologicamente inerti e la loro conservazione non pone un problema sanitario.

Quanto al rispetto dovuto alla memoria dei defunti, la Corte riconosce che si tratta di un obiettivo legittimo, ma osserva che esistono misure meno restrittive, come l’obbligo di conservare le urne in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali e l’obbligo di trasferirle a un cimitero pubblico o restituirle ai familiari in caso di cessazione dell’attività. Il divieto assoluto, dunque, va oltre quanto necessario.

In relazione ai valori morali e religiosi, la Corte rileva che l’ordinamento italiano prevede già una tariffa pubblica per la conservazione delle ceneri ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della legge n. 130/2001. Ne deduce che l’apertura a operatori privati avrebbe potuto essere regolata con un analogo sistema tariffario, senza incidere in modo incompatibile con i valori evocati. Anche sotto questo profilo, quindi, il divieto generale è sproporzionato.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella contestata, che:

  • vieta all’affidatario di un’urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, anche contro la volontà del defunto;
  • impone la conservazione presso l’abitazione dell’affidatario, salvo affidamento a un cimitero comunale;
  • proibisce ogni attività lucrativa avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie.

Principio affermato

La sentenza afferma che una disciplina che riserva in modo assoluto ai servizi comunali o domestici la conservazione delle urne cinerarie, impedendo ai privati di svolgere tale attività a fini economici, costituisce una restrizione ingiustificata della libertà di stabilimento quando le ragioni addotte non reggono al test di proporzionalità.

Come è indicizzato

Materielibertà di stabilimentoservizi nel mercato internodiritto funerariomonopoli di serviziproporzionalità delle restrizioni

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