Corte di giustizia, Sentenza C-296/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2018. — Wiemer & Trachte GmbH contro Zhan Oved Tadzher. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza giurisdizionale internazionale – Azione revocatoria – Competenza giurisdizionale esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura d’insolvenza. — Causa C-296/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che l’azione revocatoria fallimentare rientra nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza. Tale soluzione vale anche quando il convenuto ha sede o domicilio in un altro Stato membro. Poiché questa risposta esclude la competenza di un altro giudice nazionale, la Corte non ha esaminato le questioni successive relative alla liberatoria e alla pubblicità.
Competenza giurisdizionale esclusiva del giudice dello Stato di apertura per l’azione revocatoria fallimentare ai sensi del regolamento n. 1346/2000
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 attribuisca una competenza giurisdizionale esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza per conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro un convenuto domiciliato in un altro Stato membro, oppure se tale azione possa essere proposta anche dinanzi ai giudici dello Stato del domicilio/sede del convenuto in base all’articolo 18, paragrafo 2; se, inoltre, l’articolo 24 possa incidere sulla liberatoria per chi adempie verso il debitore prima della pubblicità dell’apertura della procedura, e sulla presunzione di conoscenza in caso di pubblicità omessa.
Principio di diritto
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 attribuisce ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza una competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere delle azioni revocatorie fondate sull’insolvenza, poiché si tratta di azioni che scaturiscono direttamente dalla procedura e sono a essa strettamente connesse. L’articolo 18, paragrafo 2, riguarda solo il curatore nominato in una procedura secondaria e non consente di radicare la competenza dinanzi ai giudici dello Stato della sede/domicilio del convenuto; di conseguenza, le questioni relative all’articolo 24 restano assorbite.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 18, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 21, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 24, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1346/2000
- Regolamento (CE) n. 44/2001
- Articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera b), regolamento (CE) n. 44/2001
Competenza esclusiva per l’azione revocatoria fallimentare nel regolamento insolvenza
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione bulgara) in una controversia tra la Wiemer & Trachte GmbH, in liquidazione, e il sig. Zhan Oved Tadzher. La questione centrale è se l’azione revocatoria promossa dal curatore fallimentare debba essere proposta esclusivamente dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1346/2000.
Fatti e procedimento principale
La società Wiemer & Trachte, con sede in Germania, era assoggettata a una procedura di insolvenza aperta dal giudice tedesco. Prima dell’apertura della procedura, e dopo la nomina di un curatore provvisorio, dal conto della società erano stati trasferiti due importi a favore del sig. Tadzher in Bulgaria. La società agì davanti ai giudici bulgari chiedendo la restituzione delle somme alla massa fallimentare, sostenendo l’inefficacia delle operazioni in quanto compiute dopo l’avvio della procedura o comunque in violazione dei vincoli imposti dal giudice tedesco.
Il giudice di rinvio si trovò a esaminare, in sede di legittimità, il problema della giurisdizione internazionale e sottopose alla Corte quattro questioni pregiudiziali, la prima relativa alla competenza per l’azione revocatoria, le altre tre alla portata dell’articolo 24 del regolamento in relazione alla liberazione del terzo che paga al debitore e alla presunzione di conoscenza dell’apertura della procedura.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 1346/2000 sulle procedure di insolvenza, in particolare:
- l’articolo 3, paragrafo 1, che attribuisce ai giudici dello Stato membro del centro degli interessi principali del debitore la competenza ad aprire la procedura principale;
- l’articolo 18, paragrafo 2, relativo ai poteri del curatore nominato nell’ambito di una procedura secondaria;
- l’articolo 21, sulla pubblicità della decisione di apertura;
- l’articolo 24, sulla liberazione del debitore/terzo che adempie senza conoscere l’apertura della procedura;
- l’articolo 25, paragrafo 1, sul riconoscimento delle decisioni che derivano direttamente dalla procedura e sono strettamente connesse.
Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 44/2001, il cui articolo 1, paragrafo 2, lettera b), esclude dal proprio ambito i fallimenti e le procedure affini. La Corte valorizza i considerando 2, 6, 7 e 8 del regolamento n. 1346/2000, che evidenziano l’esigenza di efficienza, concentrazione delle controversie e prevenzione del forum shopping.
Prima questione: natura della competenza ex articolo 3, paragrafo 1
La Corte ricorda la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Seagon, F-Tex, Rastelli Davide e Tünkers France/Tünkers Maschinenbau, secondo cui le azioni revocatorie fondamentalmente connesse alla procedura di insolvenza rientrano nell’ambito del regolamento n. 1346/2000 e non del regolamento n. 44/2001. Tali azioni sono considerate "direttamente scaturenti" dalla procedura e "strettamente connesse" a essa, perché mirano ad accrescere l’attivo fallimentare e a garantire la gestione unitaria della procedura.
Su questa base, la Corte afferma che l’articolo 3, paragrafo 1, attribuisce ai giudici dello Stato di apertura una competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere dell’azione revocatoria fondata sull’insolvenza, anche se il convenuto ha sede o domicilio in un altro Stato membro. La concentrazione delle cause presso il giudice dell’insolvenza risponde agli obiettivi di efficienza, rapidità e prevenzione della frammentazione delle controversie.
Esclusione dell’articolo 18, paragrafo 2, e dell’articolo 25
La Corte respinge l’argomento secondo cui l’articolo 18, paragrafo 2, consentirebbe di adire i giudici dello Stato della sede o del domicilio del convenuto. Tale disposizione riguarda infatti soltanto il curatore nominato in una procedura secondaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, e non è applicabile quando, come nel caso di specie, il curatore è stato nominato nell’ambito della procedura principale.
Parimenti, l’articolo 25, paragrafo 1, non può essere invocato per trasformare la competenza dell’articolo 3, paragrafo 1, in una competenza facoltativa. Esso disciplina soltanto il riconoscimento delle decisioni che derivano direttamente dalla procedura e sono a essa strettamente connesse, senza incidere sul riparto della giurisdizione.
Conseguenze sulle questioni relative all’articolo 24
Poiché la risposta alla prima questione esclude che l’azione revocatoria possa essere proposta dinanzi ai giudici dello Stato membro del convenuto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare le seconde, terza e quarta questioni, tutte subordinate all’ipotesi contraria. In particolare, restano non esaminate le questioni sulla liberatoria per chi adempie a favore del debitore e sulla presunzione di conoscenza in caso di mancata pubblicità della decisione di nomina del curatore provvisorio.
Dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la competenza dei giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di insolvenza a conoscere di un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza contro un convenuto con sede statutaria o domicilio in un altro Stato membro costituisce una competenza giurisdizionale esclusiva.
Principio affermato
Nelle controversie relative ad azioni revocatorie fallimentari, il curatore deve agire dinanzi al giudice dello Stato di apertura della procedura; il convenuto non può invocare la propria sede o il proprio domicilio in un altro Stato membro per radicare una competenza alternativa. La centralizzazione delle controversie davanti al giudice dell’insolvenza è parte integrante del sistema del regolamento n. 1346/2000 e serve a garantire uniformità, efficienza e coerenza della procedura.
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