Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 22/02/2022 n. 5709 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2007 (IRES, IVA, IRAP) per Euro 2.513.586,00 oltre accessori, contestando rilievi di transfer pricing, costi non deducibili e vizi formali dell'atto (motivazione, legittimazione del firmatario, assenza dell'indicazione del responsabile dell'intero procedimento, illegittimità dell'aggio, omissione della sospensione di 180 giorni e modalità di calcolo degli interessi). In cassazione A.G. Spa ha dedotto, in particolare, la carenza di motivazione della sentenza d'appello e vari vizi di diritto relativi alla sottoscrizione e ai contenuti dell'atto impoesattivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (mancata autonoma e adeguata motivazione della CTR: la sentenza d'appello si era limitata a richiamare le ragioni del primo grado e dell'atto impositivo senza spiegare le ragioni della propria adesione e senza esaminare le repliche della contribuente). Gli altri motivi proposti dalla società sono stati respinti: il vizio di legittimazione del firmatario è stato ritenuto infondato in quanto la delega di firma prodotta dall'Agenzia era sufficiente; l'indicazione del solo responsabile del procedimento di accertamento nell'avviso impoesattivo è stata ritenuta adeguata a designare il responsabile dell'intero procedimento; la contestazione sull'elevata misura dell'aggio è stata respinta sulla base della giurisprudenza che ne riconosce la natura retributiva; la mancata menzione della sospensione di 180 giorni e le doglianze sugli interessi sono state ritenute infondate o inammissibili. La sentenza impugnata è stata cassata e rimessa alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in diversa composizione per un nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti; spese regolate in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 62, comma 1

    Esigenza di motivazione propria e adeguata del giudice d'appello: la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR insufficiente perché limitata a richiamare le risultanze del primo grado e dell'avviso, senza spiegare le ragioni della propria adesione o valutare compiutamente le repliche del contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento deve essere operata dal Capo ufficio o da funzionario delegato di carriera direttiva; la delega di firma può risultare da ordini di servizio/atti che consentono la verifica ex post e non richiede l'indicazione del nome o della durata specifica della delega: la Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dall'Amministrazione.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter (come conv.) e D.L. n. 78 del 2010, art. 29

    In relazione all'avviso c.d. impoesattivo, l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento è stata interpretata come sufficiente a designare il soggetto responsabile dell'intera procedura, inclusa la formazione del titolo esecutivo; contestazioni sulla carenza di diversa indicazione sono state respinte.

  • D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17

    La disciplina dell'aggio di riscossione ha natura retributiva; questioni di incostituzionalità sollevate in ordine all'aggio sono state ritenute infondate o inammissibili dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte, che ha confermato la legittimità dell'aggio come corrispettivo stabilito dalla legge.

  • Costituzione (art. 111, comma 6; artt. 3, 53, 97 e altri richiamati)

    Richiamata in relazione al diritto ad una motivazione adeguata e alla disciplina tributaria; la Corte ha svolto il controllo sulla conformità procedurale (motivazione) ma ha ritenuto in linea con la giurisprudenza costituzionale la disciplina dell'aggio.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve fornire una motivazione autonoma e comprensiva: non è sufficiente aderire passivamente alla motivazione del primo grado o riprodurre il contenuto dell'atto impositivo; l'omissione può determinare cassazione e rinvio.
  • La legittimazione del firmatario di un atto tributario può essere comprovata tramite deleghe o ordini di servizio che attribuiscono la firma: non sempre è necessaria la prova formale di una qualifica dirigenziale specifica se la delega di firma è documentata e consente la verifica ex post.
  • Per gli atti 'impoesattivi' l'indicazione del responsabile del procedimento di accertamento è di norma idonea a designare il responsabile dell'intera procedura (inclusa la formazione del titolo esecutivo); non è sempre richiesto indicare separatamente il responsabile della fase esecutiva.
  • La disciplina legislativa sull'aggio di riscossione è tradizionalmente considerata di natura retributiva e non sanzionatoria: i profili di incostituzionalità relativi alla misura fissa dell'aggio sono, secondo la giurisprudenza consolidata, in larga parte infondati o rimessi alla discrezionalità del legislatore.
  • La mancata indicazione di effetti normativi di rango esclusivamente legale (es. sospensioni previste ex lege) nell'atto non sempre determina nullità se la sospensione è automatica per legge; viceversa, profili tecnici come il calcolo degli interessi possono assumere rilievo se dedotti con precisione e tempestivamente nei gradi di merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.