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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6596/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: 1) censura di violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 609-bis c.p., sostenendo che i palpeggiamenti contestati erano stati negati dalle persone offese e che la Corte territoriale avrebbe motivato illogicamente la condanna; 2) censura per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 219, comma 3, c.p., deducendo il difetto di prove circa la pericolosità sociale e lamentando l'omessa decisione sulla richiesta ex art. 603 c.p.p. di nomina di CTU per accertare l'attuale pericolosità sociale.

La decisione

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte di Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione di merito circa la natura sessuale delle condotte (abbracci e palpeggiamenti), richiamando la giurisprudenza che include palpamenti rapidi/insidiosi tra gli atti idonei a integrare il reato di violenza sessuale. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto carente e contraddittoria la motivazione della Corte d'appello circa la pericolosità sociale richiesta per l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'art. 219 c.p., in quanto la valutazione non era adeguatamente calibrata sui criteri dell'art. 203 c.p. e non aveva considerato compiutamente i parametri dell'art. 133 c.p.; perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla misura di sicurezza e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio su quel punto. L'affermazione di responsabilità penale è stata invece dichiarata irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 609-bis cod. pen.

    La nozione di violenza sessuale comprende anche atti rapidi e insidiosi quali palpamenti e abbracci rivolti a zone erogene; non è necessaria una violenza tale da rendere impossibile la resistenza della vittima, è sufficiente che l'azione limiti la libertà sessuale della persona offesa.

  • art. 89 cod. pen.

    Richiamata in motivazione per la determinazione della pena (riduzione per minorata capacità di intendere o volere o altra attenuante applicata in concreto).

  • art. 219 cod. pen.

    Prevede la misura di sicurezza personale contestata; la sua applicazione richiede l'accertamento dell'attuale pericolosità sociale dell'imputato e motivazione adeguata da parte del giudice rispetto ai criteri di legge.

  • art. 203 cod. pen.

    Definisce la pericolosità sociale come probabilità che chi ha commesso un reato ne commetta di nuovi; impone che l'accertamento sia basato sulle circostanze indicate dall'art. 133 c.p., e non solo su rilievi peritali.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i parametri (condotta di vita, personalità, condizioni individuali, antecedenti, ecc.) da considerare per valutare la pericolosità sociale e la determinazione della pena; la Corte richiede che tali parametri siano valutati espressamente quando si applica una misura di sicurezza.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa alle prove peritali (CTU); la mancata trattazione della richiesta di CTU per accertare la pericolosità ha costituito motivo di doglianza valutato come omissione di motivazione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Prevede la dichiarazione di irrevocabilità in ordine all'affermazione di responsabilità quando la sentenza di condanna è stata confermata salvo la statuizione sulla misura di sicurezza; la Corte ha dichiarato irrevocabile la responsabilità penale dell'imputato.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020

    Norma richiamata per la richiesta del difensore di trattazione orale del ricorso; richiede la menzione procedurale ma il difensore non si è presentato all'udienza.

Massime di principio

  • La configurabilità del reato di violenza sessuale (art. 609-bis) può ricomprendere condotte rapide e insidiose (es. palpamenti o abbracci) se rivolte a zone erogene e idonee a limitare la libertà sessuale della vittima; non è necessario dimostrare che la vittima fosse fisicamente impossibilitata a resistere.
  • In sede di legittimità le censure che chiedono una rivalutazione integrale della prova di fatto sono inammissibili, se la Corte di merito ha offerto una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Per l'applicazione di misure di sicurezza personali (art. 219 c.p.) è obbligatorio che il giudice motivi in modo compiuto sull'attuale pericolosità sociale, valutando espressamente i parametri dell'art. 133 c.p. insieme agli eventuali rilievi peritali sulla personalità e sui disturbi psichiatrici; la mera richiamata delle modalità del fatto o di una diagnosi senza analisi degli altri criteri è insufficiente.
  • La mancata decisione su una richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (art. 603 c.p.p.) o l'assenza di una motivazione specifica sulla pericolosità sociale può comportare l'annullamento parziale della sentenza con rinvio per nuovo esame solo su quello specifico profilo.
  • Quando la Corte di Cassazione annulla solo la parte relativa alla misura di sicurezza e dispone il rinvio, l'affermazione di responsabilità penale può essere dichiarata irrevocabile (art. 624 c.p.p.), lasciando alla Corte di appello la nuova valutazione della pericolosità secondo i criteri indicati.

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