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Sentenza

Sentenza n. 89/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’accertamento e la dichiarazione del diritto di credito vantato da Habitat S.r.l. quale premio per il rinvenimento pari ad € 245.019,39, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo e, per l’effetto, per la condanna del Ministero resistente al pagamento in favore della resistente della somma pari ad € 245.019,39, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo, o della diversa minor somma, che dovesse eventualmente risultare in corso di causa.

Giustizia amministrativa202500188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata corresponsione del premio di rinvenimento nella misura richiesta, dopo la stima del valore dei beni archeologici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al premio di rinvenimento di euro 245.019,39, oltre interessi, e la condanna del Ministero al pagamento. Il ritrovamento di ambienti pertinenti a una domus romana e di materiali archeologici era avvenuto tra il 2010 e il 2012 durante lavori nei locali seminterrati di un palazzo storico. La Soprintendenza aveva stimato il valore dei reperti in euro 757.909,06 e determinato il premio in euro 94.738,63, applicando la percentuale del 12,5%. Dopo la contestazione della società, il valore dei beni era stato determinato da un tecnico nominato dal Presidente del Tribunale ordinario in euro 980.077,56, sulla base del prezzario 2014. La ricorrente ha sostenuto che dovesse applicarsi la percentuale del 25%, prevista dalla circolare del 23 dicembre 1999 per gli scavi eseguiti a spese dell’interessato senza possibilità di realizzare quanto progettato, così da ottenere euro 245.019,39. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione, già dichiarato dal giudice ordinario e definitivamente superato dalle Sezioni Unite in favore del giudice amministrativo, nonché l’inammissibilità della domanda per mancata conclusione del procedimento amministrativo e, in subordine, l’infondatezza e l’erroneità del quantum. Ha dedotto che la stima del valore dei reperti non esaurisce il procedimento, spettando ancora all’Amministrazione la determinazione discrezionale della percentuale del premio e la scelta tra pagamento in denaro e rilascio di parte dei beni. Il TAR ha inoltre rilevato d’ufficio l’inammissibilità delle nuove censure sulla percentuale del premio introdotte per la prima volta con memoria di replica non notificata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha ritenuto inammissibili, perché nuove e formulate soltanto nella memoria di replica non notificata, le censure dirette contro la percentuale del 12,5% applicata dalla Soprintendenza. Nel merito processuale ha recepito la ricostruzione delle Sezioni Unite secondo cui, ai sensi degli artt. 90 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004, la determinazione del valore dei beni da parte dell’Amministrazione o del terzo non determina ancora l’esistenza di un diritto soggettivo al premio. Il procedimento resta pendente fino alla determinazione finale del premio, rimessa alla discrezionalità amministrativa entro i limiti percentuali di legge, nonché fino alla scelta tra corresponsione in denaro e rilascio di parte dei beni. La nota della Soprintendenza del 21 dicembre 2015 è stata qualificata come atto endoprocedimentale e non come provvedimento finale, anche perché la competenza all’adozione del provvedimento conclusivo spettava alla Direzione generale competente e non alla Soprintendenza locale. Il TAR ha escluso anche la formazione di un diniego tacito, poiché il silenzio significativo richiede una specifica previsione legislativa, non estensibile in via analogica, assente nel caso concreto. Ha tuttavia precisato che permane l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento. Non essendo ancora configurabile il credito azionato, la domanda di accertamento e condanna è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • artt. 90-93 d.lgs. 42/2004

    Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate; il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’art. 89 ovvero sia scopritore della cosa ha diritto a un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

    La stima del valore dei beni, anche se effettuata da un terzo nominato dal Presidente del Tribunale, non conclude il procedimento. Il premio è determinato definitivamente dall’Amministrazione nell’esercizio di discrezionalità amministrativa, con scelta anche tra corresponsione in denaro e rilascio di parte delle cose ritrovate.

  • art. 93, comma 3, d.lgs. 42/2004

    Il “valore delle cose ritrovate” è determinato da un terzo designato concordemente dalle parti ovvero, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate.

    La determinazione del terzo riguarda il valore dei beni e non sostituisce la successiva determinazione amministrativa del premio.

  • art. 14, comma 2, lett. h), d.P.C.M. 171/2014

    Nel previgente assetto organizzativo, la competenza all’adozione del provvedimento finale sui premi di rinvenimento spettava al Direttore della Direzione generale archeologia, non alle Soprintendenze locali; la nota della Soprintendenza aveva quindi natura endoprocedimentale.

  • art. 13, comma 2, lett. f), d.P.C.M. 57/2024

    provvedimenti in materia di premi di rinvenimento nei casi previsti dall’articolo 92 del Codice

    L’attuale assetto conferma la competenza della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio all’adozione dei provvedimenti sui premi di rinvenimento.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente in relazione alla dedotta inerzia amministrativa, ma il TAR non fonda su di essa l’accoglimento della domanda.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la corresponsione del premio di rinvenimento previsto dagli artt. 90 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004, la determinazione del valore dei beni archeologici da parte dell’Amministrazione o del terzo nominato ai sensi dell’art. 93, comma 3, non determina ancora la nascita di un diritto soggettivo al premio.
  • La posizione del rinvenitore resta di interesse legittimo fino alla conclusione del procedimento con un provvedimento definitivo dell’Amministrazione che determini la percentuale del premio entro i limiti di legge e scelga la modalità di attribuzione tra pagamento in denaro e rilascio di parte dei beni.
  • Un atto adottato da un organo privo della competenza a definire il procedimento sul premio di rinvenimento, quale una Soprintendenza locale rispetto alla competenza della Direzione generale, ha natura endoprocedimentale e non costituisce il provvedimento finale idoneo a consolidare il diritto di credito del privato.
  • Il silenzio dell’Amministrazione può assumere valore di diniego soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; non è consentito attribuire tale significato all’inerzia mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva.
  • Le censure nuove introdotte per la prima volta con una memoria di replica non notificata, dirette contro la determinazione amministrativa della percentuale del premio, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieArcheologia e vincoli archeologiciTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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