Sentenza n. 4469/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. 101 del 22.4.2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025, concernente la “Perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese”, unitamente a tutti gli atti ivi citati; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi incluso il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'11 agosto 2025, concernente la nomina del presidente e dei componenti del Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e le note prot. n. UDCM 13381, 13377, 13391 e 13383 del 26 maggio 2025, ivi menzionate, di contenuto non conosciuto; gli eventuali atti e/o provvedimenti di nomina dei rappresentanti regionali in seno al comitato di gestione del Parco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese, con misure di salvaguardia, nonché atti connessi relativi alla gestione provvisoria
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, nella qualità di consigliere regionale del Molise, ha impugnato il decreto ministeriale del 22 aprile 2025 sostenendo che il Ministero avrebbe illegittimamente omesso di acquisire l'intesa con la Regione, e segnatamente con il Consiglio regionale, ritenuta necessaria per l'istituzione e la perimetrazione definitiva del Parco ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 394/1991. Ha inoltre dedotto la mancata acquisizione del parere o 'sentito' previsto dall'art. 34, comma 3, della legge n. 394/1991, sia sulla delimitazione provvisoria e zonizzazione sia sulle misure di salvaguardia, nonché la mancata designazione dei componenti del comitato di gestione provvisoria da parte del Consiglio regionale. Il Ministero ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione ad agire del singolo consigliere regionale, sostenendo che l'eventuale interesse alla tutela delle prerogative regionali spetterebbe alla Regione. Il ricorrente ha replicato invocando la lesione diretta del proprio ius ad officium e delle prerogative consiliari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ad agire. Ha chiarito che lo ius ad officium del componente di un organo collegiale consente l'impugnazione soltanto quando l'atto incida direttamente e immediatamente sulle prerogative funzionali individuali del mandato, come il diritto di convocazione, informazione, accesso alla documentazione, partecipazione e voto, oppure quando le modalità di formazione dell'atto comprimano concretamente l'esercizio dell'ufficio. Il singolo consigliere non può invece utilizzare il giudizio per far valere in nome proprio le prerogative dell'ente di appartenenza o per esercitare un controllo generale sulla legittimità dell'azione amministrativa. Nel caso concreto, il decreto ministeriale di perimetrazione provvisoria non ha inciso direttamente sul munus del consigliere, né gli ha impedito di esercitare specifiche funzioni consiliari; l'eventuale interesse relativo alla partecipazione della Regione al procedimento e all'acquisizione dell'intesa o del 'sentito' appartiene alla Regione, tramite il proprio organo rappresentativo, non al singolo consigliere. Il TAR ha inoltre rilevato che la Regione era stata ampiamente coinvolta nel procedimento, anche mediante la partecipazione al tavolo istruttorio. Le ulteriori questioni di tardività, difetto di contraddittorio e merito non sono state esaminate perché assorbite dalla declaratoria di inammissibilità. Spese compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, l. 394/1991
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali ... sentiti le regioni e gli enti locali interessati ...
La disposizione disciplina la delimitazione provvisoria dei parchi nazionali, l'adozione delle misure di salvaguardia e la gestione provvisoria, prevedendo il coinvolgimento mediante audizione delle regioni e degli enti locali interessati.
art. 2, comma 7, l. 394/1991
È richiamato dal ricorrente quale fondamento della necessità della successiva intesa con la Regione per l'istituzione e la perimetrazione definitiva del parco; il TAR non esamina nel merito tale questione per difetto di legittimazione del ricorrente.
art. 81 c.p.c.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.
La norma esprime il divieto di sostituzione processuale, sicché il singolo consigliere non può far valere in nome proprio le prerogative spettanti alla Regione, salvo specifica previsione di legge.
art. 34, comma 1, lett. f-bis), l. 394/1991
È richiamato quale disposizione istitutiva del Parco nazionale del Matese.
Massime di principio
- Il componente di un organo collegiale è legittimato a impugnare un atto amministrativo soltanto quando dimostri una lesione diretta e immediata delle prerogative funzionali inerenti al proprio mandato, tale da comportare la rimozione di un impedimento o un apprezzabile vantaggio per l'esercizio dell'ufficio.
- Il singolo consigliere non può impugnare un atto per far valere in nome proprio le prerogative, gli interessi o le competenze dell'ente di appartenenza, quando l'eventuale violazione incida esclusivamente sulla posizione dell'ente e non sul diritto individuale del consigliere all'esercizio delle funzioni.
- La legittimazione eccezionale del consigliere ricorre, tra l'altro, in presenza di vizi riguardanti convocazione, ordine del giorno, accesso alle informazioni e ai documenti, composizione dell'organo, partecipazione o manifestazione del voto, purché tali vizi comprimano concretamente le prerogative funzionali individuali.
- L'impugnazione proposta dal singolo componente di un organo collegiale non può trasformarsi in un'azione popolare diretta a sottoporre al giudice un controllo generale sulla legittimità dell'azione amministrativa.
- Quando l'atto amministrativo riguarda la partecipazione o le prerogative istituzionali dell'ente, la relativa tutela spetta all'ente tramite il suo organo rappresentativo e non al singolo componente che agisca in proprio.
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