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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17600/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (Tribunale di Massa 27.11.2019, confermata in appello) per i reati di cui all'art. 186, comma 7, e art. 187, comma 8, c.d.s. (guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti) commessi il 18/10/2016. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la mancata prestazione del preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p. prima del prelievo ematico e l'omessa considerazione dell'eventuale applicazione dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato che sussiste una causa estintiva del reato per prescrizione (termine massimo di prescrizione pari a 5 anni ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.; reato commesso il 18/10/2016, prescritto il 18/10/2021). Per tale motivo ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, revocato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Massa ai sensi dell'art. 224 c.d.s. La Corte ha osservato che, una volta accertata la causa estintiva, non è necessario approfondire le censure relative a eventuali nullità procedurali e che non sono configurabili condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, Codice della Strada

    Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza; ha rappresentato il titolo di reato contestato all'imputata.

  • art. 187, comma 8, Codice della Strada

    Norma incriminatrice relativa alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; anch'essa titolo di reato contestato.

  • art. 114 disposizioni attuative c.p.p.

    Prevede l'avviso al soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; il ricorrente lamentava la sua omissione prima del prelievo ematico, ma la Corte ha ritenuto la questione non risolutiva alla luce dell'intervenuta estinzione del reato.

  • art. 131-bis c.p.

    Prevede circostanze che consentono l'applicazione della pena non detentiva o alternativa; il ricorrente ne aveva dedotto l'applicabilità, ma la Corte non ha approfondito la questione perché ha ritenuto intervenuta la prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Regola gli effetti dell'intervenuta causa di non punibilità sopravvenuta; la Corte ha invocato l'annullamento senza rinvio per causa estintiva ai sensi di questa disciplina.

  • art. 157 e art. 161 c.p.

    Determinano la durata della prescrizione e il calcolo del termine massimo basato sulla pena edittale; applicate per stabilire che il termine massimo di prescrizione (5 anni) si era estinto il 18/10/2021.

  • art. 224 Codice della Strada, comma 3

    Prevede la comunicazione al Prefetto in relazione alle sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Massa per gli adempimenti di competenza.

  • giurisprudenza citata (Sez. 4 n. 16816/2021; Sez. 4 n. 5314/2019; Sez. U n. 1021/2001; Sez. U n. 35490/2009)

    Richiamati orientamenti contrastanti sull'obbligo di avviso della facoltà di difensore prima dell'alcoltest e sul principio per cui, in presenza di causa estintiva sopravvenuta, le nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata perdono rilievo.

Massime di principio

  • Se, in sede di legittimità, risulta intervenuta una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice della Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio ed evitare l'esame approfondito delle nullità processuali o dei vizi di motivazione, visto il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
  • La prescrizione si calcola secondo le regole del codice penale (artt.157 e 161 c.p.); è essenziale verificare la data del fatto, gli eventuali eventi che interrompono o sospendono la prescrizione e il termine massimo derivante dalla pena edittale.
  • L'omissione di avvisi procedurali (es. diritto al difensore prima di accertamenti clinici) può costituire motivo di impugnazione, ma perde efficacia se nel frattempo è sopravvenuta una causa estintiva.
  • La sanzione amministrativa accessoria collegata al reato (es. sospensione patente) viene revocata se il reato principale si estingue per prescrizione.
  • Per ottenere un'assoluzione di merito ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., è necessario che emerga in modo chiaro l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; in mancanza, l'unica strada è la declaratoria della causa estintiva.
  • In casi simili è consigliabile contestare tempestivamente e documentare ogni possibile interruzione/sospensione della prescrizione e valutare l'opportunità di eccepire la prescrizione già in primo grado per evitare decorsi temporali che pregiudichino gli effetti della pronuncia.

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