Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di iscrizione ipotecaria notificato dall’agente della riscossione in relazione a un debito tributario derivante da un avviso di accertamento esecutivo per IRPEF, IRAP e IVA dell’anno 2009. Il contribuente ha contestato, in primo grado e poi in cassazione, la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento presupposto, sostenendo di non averne avuto legale conoscenza e deducendo vizi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c. In particolare, con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973, 60 d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c., assumendo che la notifica non si fosse perfezionata perché non avrebbe ricevuto la raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriori violazioni normative, lamentando l’omessa indicazione, nell’apposito spazio, dell’indirizzo del contribuente e l’omessa attestazione, nella relata, di tutte le attività prescritte dall’art. 140 c.p.c. Con il terzo motivo ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione ai vizi della relata di notifica e alla mancata certificazione della notificazione mediante relazione datata e sottoscritta.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale gli atti e i documenti su cui il motivo si fondava; comunque, è stato anche ritenuto infondato nel merito, perché la giurisprudenza di legittimità afferma che, nella notifica ex art. 140 c.p.c., non è necessario che il destinatario riceva materialmente la raccomandata informativa, essendo sufficiente il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché il ricorrente non aveva allegato né trascritto la relata di notifica né ne aveva localizzato il contenuto nel fascicolo di merito, con conseguente difetto di specificità e violazione degli oneri di cui agli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
richiamato come norma sulla notificazione degli atti della riscossione e invocato dal ricorrente per contestare la ritualità della notifica del presupposto avviso di accertamento.
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come disciplina delle notificazioni degli avvisi di accertamento; la Corte ne utilizza il riferimento in combinazione con l’art. 140 c.p.c. per valutare la validità del procedimento notificatorio.
art. 140 c.p.c.
la notificazione ex art. 140 c.p.c., come interpretata dopo la sentenza manipolativa della Corte costituzionale n. 3/2010, non richiede la ricezione materiale della raccomandata informativa da parte del destinatario; il perfezionamento per il destinatario si produce con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata stessa.
art. 360 c.p.c.
usato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare l’inammissibilità dei motivi privi di specifica indicazione, trascrizione o localizzazione degli atti e documenti rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in combinazione con l’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c. per sanzionare la mancata produzione/localizzazione degli atti su cui il ricorso si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, i motivi fondati su vizi di notificazione devono essere sorretti da puntuale autosufficienza: il ricorrente deve indicare, trascrivere o localizzare gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Nella notificazione ex art. 140 c.p.c., ai fini del perfezionamento per il destinatario non è necessaria la ricezione materiale della raccomandata informativa; è sufficiente la spedizione della raccomandata e il decorso del termine di dieci giorni previsto dalla disciplina notificatoria.
- La doglianza relativa a vizi della relata di notifica o alla mancata attestazione delle attività compiute dal notificatore è inammissibile se il ricorrente non produce la relata, non la trascrive nel ricorso e non ne indica con precisione la sede processuale.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilmente dedotto senza che il fatto decisivo e il documento da cui esso emerge siano specificamente portati all’attenzione della Corte secondo gli oneri di specificazione e produzione del ricorso per cassazione.
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