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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38445/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per vari episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e il loro concorso come "extranei". Le doglianze principali riguardano: (i) vizio di motivazione e mancata considerazione delle prove e delle deduzioni difensive (in particolare con riferimento alla natura delle erogazioni verso Del Mese: prestiti personali vs donazioni); (ii) inesistenza dell'elemento soggettivo (dolo) degli "extranei" e mancata prova della consapevolezza dello stato di dissesto; (iii) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta riqualificazione non prevista dell'imputazione (da bancarotta impropria a bancarotta fraudolenta patrimoniale); (iv) possibile ricettazione prefallimentare invece che bancarotta; (v) errori nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti; (vi) inutilizzabilità di alcune dichiarazioni e omissioni procedurali (memorie non valutate, mancate conclusioni del P.M.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, confermando la sostanza delle statuizioni di merito (si è rilevato un caso di "doppia conforme" tra primo grado e appello). La Cassazione ha ritenuto che: le elargizioni a favore del Del Mese erano operazioni dissipative e prive di giustificazione rispetto agli scopi sociali; le risultanze documentali e testimoniali (in particolare le dichiarazioni di membri della famiglia Amato e le scritture contabili) erano valutate con motivazione non viziata; gli "extranei" (Anastasio, De Filippo, Mannaro) hanno fornito un apporto causalmente efficiente alle operazioni dissipative e, sulla base di indici obiettivi (entità delle somme, assenza di rapporti commerciali, fatture/quiete false, modus operandi ripetuto), era adeguatamente provata la consapevolezza/dolo necessario per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la riqualificazione contestata alla luce della prevedibilità della definizione giuridica e ha escluso la configurabilità della bancarotta "riparata" per insufficienza probatoria sulle restituzioni. Le contestazioni sulla dosimetria delle pene e sulle attenuanti sono state giudicate inammissibili o infondate perché non dimostranti un arbitrio motivazionale.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    La diversa qualificazione del fatto in sede di appello non determina di per sé violazione dell'art. 521 se la nuova definizione era prevedibile e non ha trasformato radicalmente il fatto storico al punto da sorprendere la difesa; la Cassazione conferma che la riqualificazione in bancarotta fraudolenta patrimoniale era prevedibile e non ha leso il diritto di difesa.

  • art. 216 L. fall.

    Rilevanza degli atti distrattivi in caso di fallimento: ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 in presenza di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione del dissesto da parte del terzo.

  • art. 223 L. fall.

    Distinzione tra bancarotta impropria (art. 223) e bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte ritiene che fatti originariamente inquadrati come impropri possano integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale se gli atti sono ingiustificati rispetto allo scopo sociale e dimostrano dissipazione.

  • art. 217 L. fall.

    Norma richiamata nelle difese per proporre riqualificazione a comportamenti di mera imprudenza/negligenza; la Corte ha ritenuto però che, per i fatti esaminati, sussistano elementi di fraudolenza e non solo negligenza.

  • art. 232 co. 3, n. 2 L. fall.

    Riferimento alla fattispecie di ricettazione prefallimentare: la giurisprudenza richiede l'assenza di accordo con l'imprenditore per configurare ricettazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione come concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale.

  • art. 219 L. fall.

    Richiamata in relazione alla prova dell'eventuale aggravante per danno effettivo ai creditori; la Corte ribadisce che la bancarotta fraudolenta è reato di pericolo e non richiede la prova dell'effettivo pregiudizio per i creditori per la sua configurazione.

  • art. 133 c.p.

    Principi di dosimetria della pena: la Cassazione afferma che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice e può essere sindacato in Cassazione solo se viziato da manifesto arbitrio; qui la Corte d'appello ha motivato la scelta di non riconoscere le attenuanti con prevalenza.

  • art. 27 co. 3 Cost.

    Richiamata dalla difesa in tema di diritto penale più favorevole e ragionevolezza della pena; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura sulla dosimetria invocando questo profilo.

Massime di principio

  • La qualificazione di fatti contabili o operazioni societarie come bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione richiede valutazione concreta della incongruenza delle operazioni rispetto agli scopi sociali e dell'elemento soggettivo: l'uso di risorse sociali per scopi estranei all'impresa, senza giustificazione e in modo ripetuto, è indice di dissipazione.
  • L'extraneus può essere ritenuto concorrente nella bancarotta fraudolenta quando fornisce un apporto specifico e causalmente efficiente agli atti dissipativi, con la volontarietà dell'apporto e la consapevolezza del rischio di depauperamento del patrimonio sociale; non è necessaria la prova che il terzo conoscesse formalmente lo stato di dissesto.
  • La riqualificazione dell'imputazione in appello non viola automaticamente l'art. 521 c.p.p. se la diversa qualificazione era prevedibile e non trasforma radicalmente il fatto storico al punto da sorprendere la difesa; il diritto di difesa è violato solo se la nuova qualificazione costituisce una sorpresa processuale.
  • La "bancarotta riparata" richiede prova che le restituzioni abbiano corrisposto esattamente e integralmente agli atti distrattivi precedenti; semplici parziali restituzioni non bastano a escludere la responsabilità.
  • I censure sulla motivazione o sulla valutazione delle prove in Cassazione devono evidenziare vizi logico-giuridici specifici; richieste di mera riconsiderazione del merito o letture alternative del fatto sono inammissibili.
  • Sul piano della prova dell'offensività, la bancarotta fraudolenta per dissipazione è reato di pericolo: occorre che l'atto oggettivamente esponga il patrimonio a rischio concreto, valutato anche con indici come entità dell'esborso, assenza di giustificazione, documentazione falsa e modus operandi ripetuto.

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