Cassazione Penale, Sentenza n. 38445/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava le condanne per vari episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e il loro concorso come "extranei". Le doglianze principali riguardano: (i) vizio di motivazione e mancata considerazione delle prove e delle deduzioni difensive (in particolare con riferimento alla natura delle erogazioni verso Del Mese: prestiti personali vs donazioni); (ii) inesistenza dell'elemento soggettivo (dolo) degli "extranei" e mancata prova della consapevolezza dello stato di dissesto; (iii) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta riqualificazione non prevista dell'imputazione (da bancarotta impropria a bancarotta fraudolenta patrimoniale); (iv) possibile ricettazione prefallimentare invece che bancarotta; (v) errori nella dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti; (vi) inutilizzabilità di alcune dichiarazioni e omissioni procedurali (memorie non valutate, mancate conclusioni del P.M.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, confermando la sostanza delle statuizioni di merito (si è rilevato un caso di "doppia conforme" tra primo grado e appello). La Cassazione ha ritenuto che: le elargizioni a favore del Del Mese erano operazioni dissipative e prive di giustificazione rispetto agli scopi sociali; le risultanze documentali e testimoniali (in particolare le dichiarazioni di membri della famiglia Amato e le scritture contabili) erano valutate con motivazione non viziata; gli "extranei" (Anastasio, De Filippo, Mannaro) hanno fornito un apporto causalmente efficiente alle operazioni dissipative e, sulla base di indici obiettivi (entità delle somme, assenza di rapporti commerciali, fatture/quiete false, modus operandi ripetuto), era adeguatamente provata la consapevolezza/dolo necessario per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la riqualificazione contestata alla luce della prevedibilità della definizione giuridica e ha escluso la configurabilità della bancarotta "riparata" per insufficienza probatoria sulle restituzioni. Le contestazioni sulla dosimetria delle pene e sulle attenuanti sono state giudicate inammissibili o infondate perché non dimostranti un arbitrio motivazionale.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
La diversa qualificazione del fatto in sede di appello non determina di per sé violazione dell'art. 521 se la nuova definizione era prevedibile e non ha trasformato radicalmente il fatto storico al punto da sorprendere la difesa; la Cassazione conferma che la riqualificazione in bancarotta fraudolenta patrimoniale era prevedibile e non ha leso il diritto di difesa.
art. 216 L. fall.
Rilevanza degli atti distrattivi in caso di fallimento: ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 in presenza di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione del dissesto da parte del terzo.
art. 223 L. fall.
Distinzione tra bancarotta impropria (art. 223) e bancarotta fraudolenta patrimoniale: la Corte ritiene che fatti originariamente inquadrati come impropri possano integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale se gli atti sono ingiustificati rispetto allo scopo sociale e dimostrano dissipazione.
art. 217 L. fall.
Norma richiamata nelle difese per proporre riqualificazione a comportamenti di mera imprudenza/negligenza; la Corte ha ritenuto però che, per i fatti esaminati, sussistano elementi di fraudolenza e non solo negligenza.
art. 232 co. 3, n. 2 L. fall.
Riferimento alla fattispecie di ricettazione prefallimentare: la giurisprudenza richiede l'assenza di accordo con l'imprenditore per configurare ricettazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto prevalente la qualificazione come concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale.
art. 219 L. fall.
Richiamata in relazione alla prova dell'eventuale aggravante per danno effettivo ai creditori; la Corte ribadisce che la bancarotta fraudolenta è reato di pericolo e non richiede la prova dell'effettivo pregiudizio per i creditori per la sua configurazione.
art. 133 c.p.
Principi di dosimetria della pena: la Cassazione afferma che il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice e può essere sindacato in Cassazione solo se viziato da manifesto arbitrio; qui la Corte d'appello ha motivato la scelta di non riconoscere le attenuanti con prevalenza.
art. 27 co. 3 Cost.
Richiamata dalla difesa in tema di diritto penale più favorevole e ragionevolezza della pena; la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura sulla dosimetria invocando questo profilo.
Massime di principio
- La qualificazione di fatti contabili o operazioni societarie come bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione richiede valutazione concreta della incongruenza delle operazioni rispetto agli scopi sociali e dell'elemento soggettivo: l'uso di risorse sociali per scopi estranei all'impresa, senza giustificazione e in modo ripetuto, è indice di dissipazione.
- L'extraneus può essere ritenuto concorrente nella bancarotta fraudolenta quando fornisce un apporto specifico e causalmente efficiente agli atti dissipativi, con la volontarietà dell'apporto e la consapevolezza del rischio di depauperamento del patrimonio sociale; non è necessaria la prova che il terzo conoscesse formalmente lo stato di dissesto.
- La riqualificazione dell'imputazione in appello non viola automaticamente l'art. 521 c.p.p. se la diversa qualificazione era prevedibile e non trasforma radicalmente il fatto storico al punto da sorprendere la difesa; il diritto di difesa è violato solo se la nuova qualificazione costituisce una sorpresa processuale.
- La "bancarotta riparata" richiede prova che le restituzioni abbiano corrisposto esattamente e integralmente agli atti distrattivi precedenti; semplici parziali restituzioni non bastano a escludere la responsabilità.
- I censure sulla motivazione o sulla valutazione delle prove in Cassazione devono evidenziare vizi logico-giuridici specifici; richieste di mera riconsiderazione del merito o letture alternative del fatto sono inammissibili.
- Sul piano della prova dell'offensività, la bancarotta fraudolenta per dissipazione è reato di pericolo: occorre che l'atto oggettivamente esponga il patrimonio a rischio concreto, valutato anche con indici come entità dell'esborso, assenza di giustificazione, documentazione falsa e modus operandi ripetuto.
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