Sentenza n. 749/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza alla sentenza n. 227/2024 emessa in data 05/03/2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato condannato il Ministero ad accreditare 2.000 euro oltre agli interessi legali. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto al pagamento né aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il Ministero, pur costituito, non aveva provato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, prevedendone l'insediamento su istanza del ricorrente e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. Il TAR ha precisato che la penalità ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; la penalità, avente funzione sollecitatoria e non risarcitoria, è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per agire in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 1 l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato azionato anche in relazione al servizio a tempo determinato.
artt. 16, comma 6, l. 412/1991 e 22, comma 36, l. 724/1994
art. 16, comma 6, l. 412/1991; art. 22, comma 36, l. 724/1994
Prevedono il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute, secondo quanto stabilito dalla sentenza posta in esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile quando la pronuncia azionata è passata in giudicato, è stata notificata all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- La mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione costituita, dell'avvenuta esecuzione del giudicato giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 269/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 3 feb 2026Sentenza n. 270/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →