Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 749/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza alla sentenza n. 227/2024 emessa in data 05/03/2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento;

Giustizia amministrativa202502400

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ed era stato condannato il Ministero ad accreditare 2.000 euro oltre agli interessi legali. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Nonostante ciò, il Ministero non aveva provveduto al pagamento né aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il Ministero, pur costituito, non aveva provato di aver adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, prevedendone l'insediamento su istanza del ricorrente e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta. Il TAR ha precisato che la penalità ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento del credito, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per incentivare l'esecuzione del giudicato; la penalità, avente funzione sollecitatoria e non risarcitoria, è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituisce presupposto per agire in ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato azionato anche in relazione al servizio a tempo determinato.

  • artt. 16, comma 6, l. 412/1991 e 22, comma 36, l. 724/1994

    art. 16, comma 6, l. 412/1991; art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Prevedono il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute, secondo quanto stabilito dalla sentenza posta in esecuzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile quando la pronuncia azionata è passata in giudicato, è stata notificata all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • La mancata dimostrazione, da parte dell'Amministrazione costituita, dell'avvenuta esecuzione del giudicato giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine fissato dal giudice dell'ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.